La notificata al familiare non convivente è nulla.

La notificata al familiare non convivente è nulla.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10543 del 15/04/2019, ha affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario (pur se dichiaratosi convivente) non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale.

Gli Ermellini hanno ricordato che a mente dell’art. 139 c.p.c. in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel comune di residenza la consegna può essere effettuata a persona di famiglia. Nella buona sostanza opera una presunzione di ricezione che deriva dalla circostanza che il familiare convivente consegni l’atto al destinatario; presunzione che, secondo la Corte, opera solo nell’abitazione dove è fissata la residenza del contribuente.

In conclusione, quindi, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza (vedi conforme Cass. n. 7830/2015).

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