Diritto Penale Tributario

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 35175/20, pronunciandosi in tema di sequestro preventivo e rottamazione delle cartella, ha affermato che “attraverso la rottamazione delle cartelle, viene meno il profitto del reato contestato al contribuente e dunque anche l’oggetto del sequestro preventivo che deve essere di conseguenza revocato.”.

La vicenda trae origine dal sequestro preventivo disposto sui beni di una donna indagata per il reato di cui all’art. 10-quater comma 2 revocato dal G.I.P. con pronuncia poi confermata dal Tribunale di Varese che rigettava l’appello del PM. Detta sentenza è stata impugnata, con ricorso per cassazione, dal Procuratore Generale. La difesa dell’indagata ha resistito con memoria  evidenziando l’avvenuto pagamento delle somme originariamente non versate mediante la rottamazione delle cartelle giusta le quali erano state richieste con il conseguente venir meno delle motivazioni del sequestro.

I Giudici di Legittimità hanno dichiarato manifestamente infondato  il ricorso sul presupposto che attraverso la rottamazione della cartella e l’integrale pagamento delle imposte iscritte a ruolo, senza sanzioni ed interessi di mora non più dovuti, si estingue il debito fiscale;  quindi viene meno il profitto del reato e, dunque, anche l’oggetto del sequestro preventivo.

Link Sentenza

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 32686/20, decidendo sul ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2020, ha affermato un nuovo principio di diritto in tema di reati tributari.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del medesimo decreto, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all’IVA; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale”.

Link Sentenza

Interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (Sent. n. 25106/2020).

Con la Sentenza n. 25106/2020 i Giudici di Legittimità, riprendendo alcuni recenti arresti giurisprudenziali, hanno ribadito che:

– nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti qualora i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato” bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall’effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 109 del  D.P.R. n. 917/1986. (Cass.Civ. 30/10/2018 n. 27566).

Ed ancora che:

1- l’A.F. ha l’onere di offrire sia la prova dell’oggettiva fittizietà del fornitore che la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisce in un’evasione dell’imposta;

2- l’A.F., ai fini della consapevolezza, deve provare, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale e che disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.

3- incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza. (Cass.Civ. 20/04/2018 n. 9851)

Link Sentenza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26529/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità di ottenere l’applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p. in pendenza del debito tributario oggetto della fattispecie di reato.

La vicenda tra origine dal ricorso  proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona con cui era stata applicata all’imputato la pena di otto mesi di reclusione, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). La Procura Generale ricorrente adduce la violazione dell’art. 13-bis del suddetto Decreto Legislativo attesa la mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del debito tributario; pagamento che costituisce presupposto indispensabile ai fini dell’accesso al rito alternativo e sul quale nessuna verifica era stata condotta da parte del Pubblico Ministero e dell’Autorità Giudiziaria.

La Suprema Corte, ritenendo fondata la doglienza posta a fondamento del ricorso, osserva come il ricorrente abbia richiamato il secondo comma dell’art. 13-bis del D.Lgs n. 74/2000 il quale ammette l’imputato al rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p. solo “se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie (comma 1)  ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento operoso

La Corte, quindi, conclude affermando che, dalla lettura della superiore norma in combinato disposto al precedente art. 13, l’adempimento integrale del debito viene disciplinato da quest’ultima disposizione quale condizione di non punibilità e dal successivo art. 13-bis come circostanza attenuante (al primo comma) e come presupposto ai fini dell’ammissione al rito oggetto dell’art. 444 c.p.p. (al secondo comma).

In altri termini, nella fattispecie di reato (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) oggetto della questione posta all’attenzione della Corte, il pagamento integrale del debito tributario nelle diverse forme previste dagli articoli 13 e 13/bis del D.Lgs. n. 74/2000 comporta:

  1. la non punibilità del reato se il debito tributario viene integralmente estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (art. 13 comma 2);
  2. la riduzione della pena e l’esclusione delle pene accessorie quando, prima dell’apertura del dibattimento,  i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. (art. 13/bis comma 1);
  3. solo in quest’ultimo caso, a mente del comma 2 dello stessp art. 13/bis, all’imputato è riconosciuta la possibilità del c.d. “patteggiamento” (art. 444 C.p.P.)

Link Sentenza

Con la Sentenza n. 20901/2020 la Suprema Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento secondo il quale: “il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA (…) esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura”, hanno ritenuto astrattamente configurabile il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nel caso di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto emettente la fattura e quello che ha fornito la prestazione.

In altri termini la Corte, uniformandosi al proprio arresto giurisprudenziale, ha puntualizzato che l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità della fattispecie delittuosa ut supra citata la quale, nel riferirsi all’uso di f.o.i., non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

Link Sentenza

 

In tema di omesso versamento Iva, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17806/2020, ha ritenuto integrarsi gli estremi del reato di cui all’art. 10-ter del D.lgs n. 74/2000 anche nel caso in cui l’omesso pagamento del debito tributario viene successivamente sanato mediante compensazione.

La vicenda vedeva imputato un imprenditore che, a fronte della crisi di liquidità dell’azienda generata da mancati pagamenti, aveva omesso di versare l’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, integrando così il reato di omesso versamento (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Ricorrendo in Cassazione l’imprenditore censurava, tra l’altro, la decisione di merito nella parte in cui riteneva tardiva l’estinzione del debito avvenuta mediante compensazione con altri crediti erariali sorti dopo la consumazione del reato; compensazione che sebbene avvenuta  successivamente all’apertura del dibattimento, avrebbe costituito comunque causa di non punibilità, sulla base del principio del favor rei,  stante che la riforma del 2015 che ha introdotto la novella all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 era intervenuta dopo il limite temporale dell’apertura del dibattimento.

Gli Ermellini, nel dichiarare inammissibile il motivo, non si sono soffermati sull’aspetto temporale della compensazione (avvenuta successivamente all’apertura del dibattimento) ma hanno esaminato l’aspetto proprio della compensazione statuendo che “la compensazione invocata dal ricorrente non sarebbe funzionale all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 13” .  Ciò in quanto il predetto dettato normativo, <<che fa espresso riferimento al “pagamento”, in esso includendo anche ipotesi specifiche derivanti da istituti di natura conciliativa, non consente di includervi l’ipotesi della compensazione legale che, come noto, rientra, per espressa qualificazione del codice civile, tra i “modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall’adempimento”, ovvero, in altri termini, diversi proprio dal pagamento.>>.

In definitiva la successiva compensazione, pur essendo un modo di estinzione dell’obbligazione, non costituisce causa di non punibilità per il reato di omesso versamento giacché il riferimento  normativo è all’effettivo pagamento del debito.

Link sentenza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12680/2020, esprimendosi in ordine alla compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico nel delitto di dichiarazione fraudolenta meditante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 2 D.lgs 74/00 “anche in caso di dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.”  In atri termini secondo la Corte la compatibilità tra le due fattispecie di dolo si configura “solo se l’accettazione del rischio riguarda elementi del fatto di reato diversi da quello concernente la finalità penalmente rilevante.”.

Nel particolare, gli Ermellini hanno ritenuto esente da vizi l’ordinanza del Tribunale del Riesame che ha valorizzato una pluralità di comportamenti sintomatici psicologicamente orientati e dimostrativi del dolo eventuale in capo all’agente – quali l’ omessa esibizione delle visure camerali delle società con cui intratteneva rapporti, la mancanza di contatti ufficiali diretti con i relativi amministratori, la durata e la ripetizione della condotta,  l’interruzione delle relazioni commerciali con le società “cartiere” dopo lo svolgimento di verifiche fiscali a loro carico – ai fini dell’applicazione della misura cautelare reale nei confronti della società.

Link Sentenza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13660/2020, pronunciandosi sulla legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme accumulate dall’indagato presso un fondo pensione ha statuito che “gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei fondi pensione costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita e, pertanto, in caso di reati tributari, le somme di denaro in essi confluite sono soggette all’ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.”

In particolare, gli Ermellini hanno ritenuto inapplicabile in ambito penale relativamente alla materia del sequestro preventivo di crediti ai fini della successiva confisca , la disciplina di cui ai commi da 3 a 9 dell’art. 545 c.p.c. per i crediti derivanti da fondi pensioni di previdenza complementare ad accumulo giacché non immediatamente e direttamente riconducibili allo svolgimento di attività lavorativa “non foss’altro perché esse possono legittimamente essere versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità al compimento dell’ età pensionabile, sebbene le relative provviste non siano rivenienti dallo svolgimento di un’attività lavorativa, tanto meno subordinata.”. 

Link Sentenza

La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13149/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto :”il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, in quanto si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante.”

L’istituto della compensazione tributaria, definito dallo Statuto del Contribuente come una modalità di estinzione di un’obbligazione tributaria, consiste nella possibilità di compensare i debiti tributari con controcrediti del contribuente risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Posto ciò, i Giudici di Legittimità, hanno chiarito che i reati previsti dall’art. 10 quater D.lgs. n. 74/2020 sono integrati non solo nelle ipotesi in cui, mediante la compensazione di un credito non spettante o inesistente, si omette il versamento di imposte dirette o sul valore aggiunto, ma in tutti i casi nei quali la condotta porta al versamento di una somma inferiore a quella dovuta, indipendentemente dal titolo delle componenti dovute omesse. In altri termini è l’indebita compensazione del credito non spettante od inesistente in misura superiore alla soglia di punibilità ad integrare la fattispecie delittuosa essendo irrilevante la natura delle imposte (dirette od indirette), contributi premi e tasse oggetto di compensazione.

Link Sentenza

Il nuovo art. 12-ter del D.lgs 74/2000, così come modificato dal D.L. 124/2019, conv. in L. n 159/2019,  consente il sequestro e, in caso di condanna anche per patteggiamento, la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il reo, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, e non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.

Nello specifico il Legislatore ha previsto l’applicazione del particolare istituto di cui all’art. 240/bis c.p. (confisca per sproporzione o allargata) anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.) per i delitti previsti dal D.Lgs n. 74/2000 di seguito specificati:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( Art. 2 ), se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200 mila euro;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici  ( Art. 3 ), se l’imposta evasa è superiore a 100 mila euro;
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( Art. 8), se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200 mila euro;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ( Art. 11 ), se l’ammontare delle imposte,  sanzioni ed interessi  è superiore a 100 mila euro;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in sede di transazione fiscale (Art. 11, comma 2), se l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200 mila euro;

 

WhatsApp WhatsApp