05 Gen Il decreto di trasferimento del bene determina l’immediata cancellazione dei vincoli pregiudizievoli.
Con la pronuncia a Sezioni Unite n. 28387/20, la Suprema Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale creatosi tra le Sezioni, ha affermato il seguente principio di diritto: “nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche) determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive ai norma dell’art. 617 c.c.”.
Nella buona sostanza, le SS.UU. hanno statuito che sia il G.E. che il Conservatore devono limitarsi ad applicare la Legge. In particolare il G.E. deve pronunciare un decreto che, accertata la ritualità delle operazioni che hanno preceduto la sua emanazione (tra cui anche il coinvolgimento dei soggetti titolari delle formalità favorevoli da cancellare), ordini la purgazione dalle pregiudizievoli in guisa da immettere nelle mani dell’aggiudicatario il bene definitivamente liberato. A sua volta il Conservatore deve doverosamente eseguire, incodizionatamente ed immediatamente, detto ordine non avendo il potere di inficiarne o differirne l’immediata efficacia.

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