Con risposta ad interpello n. 325 avente ad oggetto:” Superbonus – detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche – Articolo 16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)” , l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema.
La norma interessata dall’interpello è all’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2012 il quale prevede espressamente che:” qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare”.
In particolare il contribuente ha chiesto all’Ufficio se i limiti del credito previsit dalla norma ut supra citata possano essere elevati al 110% in favore di promissari acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3 che hanno stipulato preliminari di vendita nell’anno 2018 ma la cui consegna ed acquisto con rogito avverrà entro Ottobre 2020. L’istante ritiene di poter beneficiare di tale agevolazione in quanto la stessa spetta anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – e, conseguentemente, di poter richiedere all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, quale alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante.
L’Agenzia delle Entrate interpellata, richiamando quanto già statuito nella circolare n. 24 E pubblicata l’8/08/2020, ha ribadito che:” l’Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 nel rispetto di tutte le condizioni richieste e di ogni altro adempimento previsto che non sono oggetto della presente istanza di interpello. In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la predetta detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.”.
In ordine, invece, alla possibilità che l’impresa venditrice possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura, l’Agenzia rammenta che quest’ultimo costituisce, senz’altro, una richesta legittima del contribuente che sostiene le spese ma detta richiesta deve essere necessariamente condivisa con il fornitore, rientrando tale accordo nelle ordinarie dinamiche dei rapporti commerciali. Sicché se il fornitore non è d’accordo non è prevista alcuna sua costrizione normativa e, quindi, sarà il contribuente a fruire del credito fatta salva, in ogni caso, la possibilità di cederlo a terzi.