Fisco e Tasse

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26529/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità di ottenere l’applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p. in pendenza del debito tributario oggetto della fattispecie di reato.

La vicenda tra origine dal ricorso  proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona con cui era stata applicata all’imputato la pena di otto mesi di reclusione, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). La Procura Generale ricorrente adduce la violazione dell’art. 13-bis del suddetto Decreto Legislativo attesa la mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del debito tributario; pagamento che costituisce presupposto indispensabile ai fini dell’accesso al rito alternativo e sul quale nessuna verifica era stata condotta da parte del Pubblico Ministero e dell’Autorità Giudiziaria.

La Suprema Corte, ritenendo fondata la doglienza posta a fondamento del ricorso, osserva come il ricorrente abbia richiamato il secondo comma dell’art. 13-bis del D.Lgs n. 74/2000 il quale ammette l’imputato al rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p. solo “se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie (comma 1)  ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento operoso

La Corte, quindi, conclude affermando che, dalla lettura della superiore norma in combinato disposto al precedente art. 13, l’adempimento integrale del debito viene disciplinato da quest’ultima disposizione quale condizione di non punibilità e dal successivo art. 13-bis come circostanza attenuante (al primo comma) e come presupposto ai fini dell’ammissione al rito oggetto dell’art. 444 c.p.p. (al secondo comma).

In altri termini, nella fattispecie di reato (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) oggetto della questione posta all’attenzione della Corte, il pagamento integrale del debito tributario nelle diverse forme previste dagli articoli 13 e 13/bis del D.Lgs. n. 74/2000 comporta:

  1. la non punibilità del reato se il debito tributario viene integralmente estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (art. 13 comma 2);
  2. la riduzione della pena e l’esclusione delle pene accessorie quando, prima dell’apertura del dibattimento,  i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. (art. 13/bis comma 1);
  3. solo in quest’ultimo caso, a mente del comma 2 dello stessp art. 13/bis, all’imputato è riconosciuta la possibilità del c.d. “patteggiamento” (art. 444 C.p.P.)

Link Sentenza

Con risposta ad Interpello n. 327 avente ad oggetto:” Superbonus – Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio.)”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

L’istante, rappresentando di essere residente in un immobile facente parte di un edifico quadri familiare e di detenere l’immobile in forza di un contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato il 1° giugno 2019, ha chiesto lumi circa la possibilità di sfruttare gli incentivi fiscali previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e se, inoltre, gli stessi incentivi spettino per i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificio limitatamente alla sola porzione dell’unità quadri familiare ove è ubicato l’appartamento in cui abita.

In risposta l’Agenzia delle Entrate, ha confermato la possibilità di poter godere del Superbonus del 110% anche in forza di un comodato, purché regolarmente registrato e sempreché il beneficiario della detrazione sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario; così ribadendo quanto contenuto nella circolare n. 24 E dell’ 8/08/2020, allorché aveva già precisato che:” fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari, devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. “

Invece, avuto riguardo ai lavori di tinteggiatura delle pareti esterne, l’Agenzia ha precisato che il contribuente potrà eventualmente fruire solo della detrazione prevista nella misura del 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 (cd. bonus facciate).

Interpello n. 327 del 09/09/2020

Con risposta ad interpello n. 325 avente ad oggetto:” Superbonus – detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche – Articolo 16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)” , l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

La norma interessata dall’interpello è all’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2012 il quale prevede espressamente che:” qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare”.
In particolare il contribuente ha chiesto all’Ufficio se i limiti del credito previsit dalla norma ut supra citata possano essere elevati al 110% in favore di promissari acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3 che hanno stipulato preliminari di vendita nell’anno 2018 ma la cui consegna ed acquisto con rogito avverrà entro Ottobre 2020. L’istante ritiene di poter beneficiare di tale agevolazione in quanto la stessa spetta anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – e, conseguentemente, di poter richiedere all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, quale alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante.
L’Agenzia delle Entrate interpellata, richiamando quanto già statuito nella circolare n. 24 E pubblicata l’8/08/2020, ha ribadito che:” l’Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 nel rispetto di tutte le condizioni richieste e di ogni altro adempimento previsto che non sono oggetto della presente istanza di interpello. In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la predetta detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.”.
In ordine, invece, alla possibilità che l’impresa venditrice possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura, l’Agenzia rammenta che quest’ultimo costituisce, senz’altro, una richesta legittima del contribuente che sostiene le spese ma detta richiesta deve essere necessariamente condivisa con il fornitore, rientrando tale accordo nelle ordinarie dinamiche dei rapporti commerciali. Sicché se il fornitore non è d’accordo non è prevista alcuna sua costrizione normativa e, quindi, sarà il contribuente a fruire del credito fatta salva, in ogni caso, la possibilità di cederlo a terzi.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con comunicato del 18/08/2020, ha risposto alle domande più frequenti (FAQ) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti Decreti c.d. “Cura Italia”(n. 18/2020) e “Rilancio”(n. 34/2020).

Nello specifico, il Decreto Agosto, come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/08/2020, differisce al 15 ottobre- prima era il 31 agosto- il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agente di avviare azioni cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti).  Differimento che interessa anche gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della Riscossione.

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non possono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.  Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020.  I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Invero nessun intervento sui termini di scadenza della c.d. “rottamazione/ter” e del “saldo e stralcio” che rimangono fissati al 10 dicembre 2020 senza che sia applicabile la tolleranza di 5 giorni.

Ed ancora fino al 15 ottobre 2020 sono sospese le verifiche di inadempienza a cura della P.A. prima di disporre i pagamenti di importi superiori a cinquemila euro mentre quelle operate prima della disposta sospensione sono prive di alcun effetto se l’Agente della Riscossione non ha proceduto alla notifica dell’atto di pignoramento.

In allegato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8/08/2020 avente ad oggetto le “ Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.” .
Inoltre, L’Agenzia delle Entrate ha fornito il modello per la comunicazione dell’opzione e le istruzioni per la compilazione.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8/08/2020
Modello per la comunicazione dell’opzione.

Istruzioni per la compilazione

In allegato la Risoluzione n. 39/E avente ad oggetto:” Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34″. 

Link Risoluzione n. 39/E.

In allegato i modelli e le istruzioni, rese dall’Agenzia delle Entrate, per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal D.L. n. 34/2020( c.d. Decreto Rilancio) per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale nonché per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Pubblicata, inoltre, la Circolare 20/E con la quale l’Ufficio fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi su entrambi i crediti d’imposta.

Provvedimento Agenzia delle Entrate

Circolare n. 20/E

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