Diritto Fallimentare

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2308/2021, ha richiamato alcuni principi giurisprudenziali in materia di insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare.

La vicenda: Dichiarato esecutivo (11/10/2010) lo stato passivo di una società fallita, una compagnia di assicurazioni insinuava tardivamente (18/12/2014) il credito nascente dall’escussione (22/07/2010) di una polizza fidejussoria da parte dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta dopo la declaratoria di fallimento (3/05/2010). Non ammessa sulla base della ultratardività, ad essa imputabile, della domanda, la compagnia si opponeva al provvedimento del G.D. che il Tribunale confermava, costringendo l’opponente a ricorrere al giudizio della Suprema Corte di Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 4, L.F. nonché dell’asserito principio giurisprudenziale giusta il quale all’insinuazione dei crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento non dovrebbe applicarsi nessun termine decadenziale.

Con la pronuncia in esame i Giudici di Legittimità, hanno ritenuto il motivo infondato sul presupposto che la tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente è, ormai, superata dall’arresto giurisprudenziale (Cass. 3872/2020 e Cass. 18544/2019) che afferma i seguenti principi:
a) l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, co. 1 e 4, l.f. (Cass. 13461/2019, Cass. 18544/2019, Cass. 28799/2019);
b) tuttavia in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. Civ. n.16218 / 2015) l’opinione secondo cui, “costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l.f.”;
c) quindi, tale insinuazione incontra, comunque, un limite temporale, da individuarsi nel termine di 1 anno, espressivo dell’attuale sistema in materia; termine che decorre dal momento in cui si sono verificate le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare ovvero dalla maturazione del credito.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27590/2020, si è pronunciata sull’ultratardività della domanda di ammissione al passivo, sprovvista di giustificazione circa il ritardo.

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un creditore, del decreto emesso dal Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo, promossa avverso il decreto con cui il Giudice Delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda poiché ultratardiva e priva, per l’appunto, della giustificazione circa la non imputabilità del ritardo. Secondo il Tribunale era necessaria una giustificazione, sul presupposto che il creditore aveva avuto conoscenza del fallimento circa sei mesi prima. Lo stesso ha proposto, dunque, Ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, dichiarando i motivi di ricorso inammissibili, ha osservato come il Tribunale, nella decisione impugnata, ha fatto concreta applicazione del principio consolidato nella Giurisprudenza di Legittimità giusta il quale “il creditore che abbia ricevuto l’avviso ex art. 92 l. fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell’ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto”.

In particolare secondo gli Ermellini è assolutamente condivisibile la tesi argomentativa del Giudice di Merito il quale, ponendo l’accento sull’istituto della domanda ultratardiva di ammissione del credito al passivo, ha chiarito che il citato art. 101 “si limita a consentire la presentazione di tale istanza ultratardiva da parte del creditore quando egli provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, non prevedendo la decorrenza di alcun nuovo termine annuale qualora sia cessata la causa di giustificazione del ritardo.”. In altri termini un ritardo ulteriore dovrà essere giustificato con altre ragioni, tra le quali può anche rientrare quella dettata dall’esigenza di disporre del tempo utile a valutare la possibilità di proporre l’istanza di ammissione al passivo e poi presentarla, ma, in ogni caso, pretendere che il creditore abbia a disposizione un altro anno per provvedervi significherebbe «tradire la lettera e il senso della norma che richiede la giustificazione del ritardo».

Link Ordinanza

 

 

In materia fallimentare, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18531/2020, si è pronunciata relativamente alla valenza probatoria degli estratti di ruolo.

La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, pronunciata dal Tribunale di Catania su istanza della Procura della Repubblica,  sul presupposto dell’esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d’insolvenza.

Pronunciandosi sull’opposizione alla declaratoria di fallimento, i Giudici di Seconde Cure hanno confermato quanto statuito dal Tribunale sul presupposto che: 1) il reclamante è un imprenditore commerciale ed a nulla rileva la qualità di agente di commercio, la quale non sarebbe incompatibile con quella di imprenditore commerciale ed in ogni caso l’imprenditore commerciale individuale sarebbe identificato dall’esercizio effettivo dell’attività; 2) l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 L.F. ricade sull’imprenditore e tale onere non risulta essere stato soddisfatto non essendo stata fornita la relativa prova; 3) l’esposizione debitoria emerge dagli estratti dei ruoli, costituenti prova di un indebitamento di almeno € 400.000,00, per la parte non contestata. Avverso la suddetta sentenza, l’interessato aveva promosso ricorso in sede di legittimità censurando, tra gli altri motivi, l’idoneità degli estratti di ruolo a fornire adeguata prova delle posizioni debitorie di natura tributaria in capo al fallendo.

Preliminarmente i Giudici di Legittimità hanno ripreso il recente orientamento secondo cui, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, Legge Fall., l’imprenditore è tenuto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi così come approvati e depositati nel registro delle imprese. In mancanza dei bilanci approvati e depositati, il giudice può motivatamente non tenere conto di quelli prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

Ciò posto la Suprema Corte, respingendo le doglianze del ricorrente, ha riaffermato come “l’estratto di ruolo costituisca una fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria.”.

Tale documento – ha continuato la Corte richiamando diversi arresti giurisprudenziali – è idoneo a provare lo stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento nonché, eventualmente, a dimostrare l’esistenza di debiti tributari ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare.

Link Ordinanza

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Ord. n. 25317/20) il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non ha provveduto al pagamento del debito non è legittimato a proporre istanza di fallimento in danno del debitore principale.

I Giudici di Legittimità, partendo dall’assunto che, ai fini dell’istanza di fallimento, non è strettamente necessario che il creditore vanti una pretesa monetaria, potendo la posizione soggettiva estrinsecarsi altresì nella consegna di cose e soffermandosi sulla natura del creditore del soggetto agente idonea a manifestarsi in modo utile nel concorso, hanno ripreso un recente arresto giurisprudenziale a mente del quale “in tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale; potrà invece essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso.”. In altri termini l’insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se sia già avvenuto il pagamento e nei limiti di questo; pagamento che configura il fatto costitutivo del diritto  al regresso o della modifica in sede di surrogazione.

In conclusione, quindi, il fideiussore, che al momento della dichiarazione di fallimento del debitore principale non abbia ancora adempiuto e che vuole assicurarsi la tutela del suo eventuale diritto di rivalsa, non può presentare la domanda di ammissione al passivo, ancorché in via condizionale, non avendo in ogni caso titolo per essere ammesso neanche con riserva. Quindi, fino a quando non ci sia stato il pagamento non v’è alcun credito, se non in via del tutto eventuale, del fideiussore da far valere nei confronti del fallito.

Link Ordinanza

Con Ordinanza n. 11304/2020 la Suprema Corte di Cassazione, in merito alla responsabilità del liquidatore in ipotesi di incapienza dell’attivo e di conseguente cancellazione della società, ha affermato il seguente principio di diritto:in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2, cod. civ., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, secondo comma, cod. civ.. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali,, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741, cod. civ.”

La vicenda trae origine da un atto citazione presentato dalla Fondazione Enasarco nei confronti del liquidatore di una S.r.l., tendente all’accertamento della responsabilità di quest’ultimo per non aver adempiuto il proprio mandato con correttezza e buona fede  e per aver omesso di richiedere il fallimento in proprio della società da lui amministrata. Ottenuto un pronunciamento favorevole il Primo Grado la Fondazione Enasarco si è vista ribaltare la decisione dalla Corte di Appello di Roma, che non ha ravvisato profili di responsabilità del liquidatore, ed è stata costretta a proporre ricorso in Cassazione.

Nel caso de quo, gli Ermellini hanno cassato la sentenza con rinvio ai Giudici di Seconde Cure, affermando la responsabilità del liquidatore che ha provveduto al pagamento di debiti sociali in palese violazione del principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c., pretermettendo un credito sociale assistito da causa di prelazione ancorché non iscritto nel bilancio finale di liquidazione ma comunque liquido ed esigibile.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13628/2020,  occupandosi di effetti retroattivi dell’ammissione al concordato preventivo, ha statuito che “la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, e pertanto la mera presentazione della domanda non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori…omissis…”

Link Sentenza

 

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1069/2020, pronunciandosi in ordine al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza (rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 L.f.), ha affrontato la connessa questione del rapporto tra attività e passività

I Giudici di legittimità, affermando che ciò che rileva ai fini della declaratoria di fallimento è la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute”, hanno chiarito che lo stato d’insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”.

Link Ordinanza

Ai fini del calcolo del compenso del curatore, deve ritenersi incluso nell’attivo fallimentare anche il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile a seguito di procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario. Così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1175/2020.

Nella buona sostanza i Giudici di Legittimità, pur riaffermando la regola generale secondo la quale, ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento, non può ricomprendersi nel’attivo realizzato il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, hanno tenuto a precisare che detta previsione viene meno allorché il curatore, nell’ambito della predetta procedura, abbia svolto “un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita”.

 

Link Ordinanza

Con Sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012) che esclude la possibilità di decurtare il pagamento del credito IVA nell’ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento riservato all’imprenditore non fallibile.

Secondo il Giudice delle Leggi,, che ha tratto vigore dall’inversione di tendenza espressa della Corte di Giustizia dell’U.E. con la nota sentenza “Degano Trasporti”, la norma de qua è in aperto contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto pone in essere un’ ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori non fallibili per i quali è esclusa la falcidia dell’IVA, ed imprenditori fallibili, legittimati a proporre il concordato preventivo ex art. 182-ter L.F., nella versione novellata con L. n. 232/2016, ai quali è invece consentita la falcidia senza alcuna limitazione circa la tipologia di tributo.

Link alla Sentenza

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 16123/2019, pubblicata il 14 giugno, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. cod. civ. sono fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di “avvenuto pagamento”; non dà perciò luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo».

Link alla sentenza

 

WhatsApp WhatsApp