Diritto Tributario

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27963/2020, ribaltando un recente arresto giurisprudenziale, ha statuito che, nel caso di dichiarazione di imponibili inferiori a quelli reali “la sanzione  meno favorevole prevista dall’art. 5 D.lgs n. 471/97 (dichiarazione infedele) assorbe anche l’omesso versamento dell’imposta ed osta all’applicazione di quella prevista dall’art. 13 del D.lgs n. 471/97 (omesso versamento).”.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti di una società, IRAP ed IVA, irrogando la sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 471/1997. La contribuente, prestando acquiescenza, provvedeva al pagamento rateizzato di imposta e sanzioni in misura ridotta. Tuttavia, con separato atto di contestazione, L’A.F. irrogava anche la sanzione per omesso versamento IVA ex art. 13 d.lgs. 471/1997 sicché la contribuente si vedeva costretta a proporre ricorso eccependo la duplicazione del carico sanzionatorio già contenuto nell’avviso di accertamento. La CTP ritenendo fondate le doglianze di parte annullava l’atto di contestazione con sentenza poi confermata dalla CTR.

Proponeva ricorso per Cassazione l’Ufficio denunciando la violazione degli art. 5 e 13 del d.lgs. 471/1997 sulla presupposta ravvisabilità di due distinti comportamenti:

a) uno consistito nella presentazione della dichiarazione con l’indicazione di un’imposta dovuta inferiore a quella reale, meritevole di sanzione ex art. 5 d.lgs. n. 471 del 1997 ed applicata con l’avviso di accertamento,

b) e l’altro, radicalmente diverso, consistito nell’omesso versamento — nei termini di legge — dell’IVA dovuta in base alla contabilità ed alle conseguenti liquidazioni periodiche.

Nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate il Collegio ha precisato che “laddove il mancato versamento dell’IVA sia diretta conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo dell’imposta effettivamente dovuto, tale comportamento integra dichiarazione infedele, per la quale è prevista la sanzione ben più grave di cui all’art. 5 d.lgs. n. 471/1997, che copre non solo la violazione formale dell’infedele dichiarazione, ossia di una dichiarazione errata, recante un importo inferiore a quello realmente dovuto, ma anche il conseguente ed inevitabile mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta, non potendo ovviamente, in tal caso, la parte contribuente provvedere materialmente al versamento dell’importo corretto, atteso che il pagamento corrisponde al dato indicato nella stessa dichiarazione.”

Link Sentenza.

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19641/2020, è tornata a pronunciarsi in merito alla possibilità per l’ex socio di una S.r.l., estinta e cancellata dal registro delle imprese, di chiedere, per l’intero o pro quota, il rimborso del credito IVA.

La vicenda trae origine dal diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del rimborso Iva chiesto dal liquidatore di una S.r.l. in data successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Contro detto diniego l’interessato, in qualità di socio e di liquidatore, aveva proposto ricorso alla CTP che lo aveva totalmente accolto. Tuttavia la decisione di Prime Cure però, era stata parzialmente riformata dalla CTR sul presupposto che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l’estinzione della medesima, sicché i rapporti facenti capo alla stessa erano ormai riferibili ai soci. Conseguentemente il ricorrente era legittimato a ottenere il rimborso solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Il contribuente, pertanto, ha proposto ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione, denunciando la violazione degli articoli 1100 e seguenti c.c. e sostenendo che, nel caso di specie, con la cancellazione della società, si era verificato un fenomeno riconducibile nell’ambito della comunione ereditaria sui beni appartenenti alla società cancellata e, di conseguenza, doveva essere riconosciuto a ciascun socio il diritto al rimborso del credito IVA per la totalità e non solo pro quota.

La Suprema Corte, nell’affrontare la questione, ha preliminarmente affermato che è opportuno riferirsi alla qualità individuata dal ricorrente con la proposizione del ricorso, atteso che lo stesso si è qualificato quale socio ed ex liquidatore della società. Sotto questo profilo gli Ermellini hanno, quindi, ritenuto che:” l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società, con la conseguenza che è inammissibile l’originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualità di ex liquidatore.”. 

Diversa è invece la conclusione cui è giunta la Corte con riferimento alla legittimazione del ricorrente quale socio della S.r.l.. Infatti, riprendendo altresì un recentissimo arresto giurisprudenziale, i Giudici di Legittimità hanno ribadito che:” qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione dell’ente si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.”. 

Ne consegue, quindi, che il contribuente, nella qualità di ex socio, può legittimamente agire per ottenere il rimborso del credito IVA della società estinta, non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria, ma per l’intero importo del credito a questa spettante.

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, erano già intervenute le SS.UU  (Sent. nn. 6070 e 6072 del 2013)  facendo un preciso distinguo per le ipotesi in cui l’ex socio agiva per un debito ovvero per un credito della società. Nel caso di un credito, in particolare, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, le Sezioni Unite avevano statuito che “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa.”.

Link Sentenza.

Con risposta ad interpello n. 325 avente ad oggetto:” Superbonus – detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche – Articolo 16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)” , l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

La norma interessata dall’interpello è all’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2012 il quale prevede espressamente che:” qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare”.
In particolare il contribuente ha chiesto all’Ufficio se i limiti del credito previsit dalla norma ut supra citata possano essere elevati al 110% in favore di promissari acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3 che hanno stipulato preliminari di vendita nell’anno 2018 ma la cui consegna ed acquisto con rogito avverrà entro Ottobre 2020. L’istante ritiene di poter beneficiare di tale agevolazione in quanto la stessa spetta anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – e, conseguentemente, di poter richiedere all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, quale alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante.
L’Agenzia delle Entrate interpellata, richiamando quanto già statuito nella circolare n. 24 E pubblicata l’8/08/2020, ha ribadito che:” l’Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 nel rispetto di tutte le condizioni richieste e di ogni altro adempimento previsto che non sono oggetto della presente istanza di interpello. In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la predetta detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.”.
In ordine, invece, alla possibilità che l’impresa venditrice possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura, l’Agenzia rammenta che quest’ultimo costituisce, senz’altro, una richesta legittima del contribuente che sostiene le spese ma detta richiesta deve essere necessariamente condivisa con il fornitore, rientrando tale accordo nelle ordinarie dinamiche dei rapporti commerciali. Sicché se il fornitore non è d’accordo non è prevista alcuna sua costrizione normativa e, quindi, sarà il contribuente a fruire del credito fatta salva, in ogni caso, la possibilità di cederlo a terzi.

In allegato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8/08/2020 avente ad oggetto le “ Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.” .
Inoltre, L’Agenzia delle Entrate ha fornito il modello per la comunicazione dell’opzione e le istruzioni per la compilazione.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8/08/2020
Modello per la comunicazione dell’opzione.

Istruzioni per la compilazione

Spetterà alle Sezioni Unite della Cassazione decidere se, decorso il termine di decadenza del potere di accertamento senza alcuna contestazione, il credito indicato dal contribuente in dichiarazione diventi definitivo e, di conseguenza, cristallizzato. La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 15525/2020 ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della questione di particolare importanza con riferimento alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso dopo il decorso del termine di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dovendosi valutare se la decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria non precluda alla stessa il potere contestare il credito esposto in dichiarazione ovvero se la specificità dell’IVA, la quale costituisce una risorsa propria della UE, giustifichi una diversa conclusione

La vicenda origina dalla richiesta avanzata dalla curatela di un fallimento all’Agenzia delle Entrate tendente al rimborso di un credito IVA maturato nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. L’Ufficio ha invitato il curatore a depositare ulteriore documentazione, evidenziando che, nelle more, il rimborso doveva ritenersi sospeso. Tale invito è stato interpretato alla stregua di un diniego e, come tale, è stato impugnato innanzi alla CTP.
I Giudici di Prime Cure, accogliendo le doglianze della curatela, hanno ritenuto il credito cristallizzato a seguito della intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento senza che la stessa avesse mosso alcuna contestazione; pronuncia questa confermata anche in Secondo Grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che i termini decadenziali si applicherebbero unicamente alle attività di accertamento e non anche a quelle con cui essa contesti un suo presunto debito.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13505/2020, ha ribadito il principio in base al quale la presunzione legale di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 “consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria.”(cfr. Cass. sez. 5, 16 ottobre 2015, n. 20981).

Ed ancora, la stessa Corte si è uniformata all’orientamento, ormai consolidato, giusta il quale “la prova a carico del contribuente volta a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili deve essere non generica ma analitica per ogni versamento bancario” (vedi ex multis Cass., sez. 5, 29 luglio 2016 n. 15857). 

 La vicenda trae origine da un avviso di accertamento,  scaturito da verifiche bancarie (ex art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/73 e art. 51, comma 2, DPR n. 633/72), con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione presentata da un imprenditore per l’anno d’imposta 2004 recuperando a tassazione maggiori ricavi costituiti da prelievi e versamenti non giustificati anche su un conto corrente cointestato dal contribuente con l’allora convivente. L’Ufficio, soccombente in primo e in secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte che, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza di Seconde Cure.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15378/2020, riprendendo l’arresto giurisprudenziale, ha ribadito l’illegittimità e la conseguente annullabilità della cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione Finanziaria ha richiesto, nella qualità di coobbligato in solido ex artt. 36 D.P.R n. 602/73 e 2495 c.c., all’ex socio unico e rappresentante legale di una S.r.L., successivamente posta in liquidazione, le maggiori imposte accertate alla società. Ciò in base al consolidato orientamento giusta il quale ” la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria ex lege (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese.”(Cass. n.7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019, 17020/2019). 

La vicenda trae origine dal ricorso proposto, per l’appunto, dal socio unico e rappresentante legale di una S.r.L. avverso una cartella di pagamento afferente i debiti tributari della società motivata dal generico riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima. I Giudici di Prime e Seconde Cure hanno respinto le doglianze del ricorrente il quale ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri, la mancata emissione in suo danno uno specifico atto che accertasse in concreto la responsabilità ex art. 36 DPR n. 602/73 per i debiti di natura tributaria della società, essendosi l’Agenzia limitata esclusivamente ad iscrivere gli importi direttamente accertati alla società.

Link Sentenza

 

 

Con Risposta ad Interpello n. 209 del 13/07/2020, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale, si configura come cessione di “elementi immateriali”, attratta a tassazione ai sensi del c. 1-quater dell’art. 54 TUIR. I corrispettivi di cui alla menzionata disposizione, se percepiti in unica soluzione, possono essere assoggettati a tassazione separata (art. 17, c.1, lett. g-ter TUIR).”

Nello specifico, il comma 1-quater del citato articolo 54 statuisce che:” concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.”

La questione oggetto di interpello riguardava un contratto di leasing immobiliare stipulato da un libero professionista e finalizzato all’acquisto dell’immobile nel quale lo stesso esercitava la propria attività professionale. L’istante faceva presente che dal 1° gennaio 2020, era sua intenzione proseguire l’attività libero professionale esclusivamente in forma associata cessando la propria partita IVA e cedendo il contratto di leasing  ad una società immobiliare di nuova costituzione. Quest’ultima, a sua volta, avrebbe concesso in locazione l’immobile all’associazione professionale. Il contribuente ha, quindi, chiesto all’Agenzia delle Entrate se la sopravvenienza attiva derivante dalla cessione onerosa del contratto poteva generare materia imponibile prospettandone l’esclusione giacché, a suo dire, non sottoponibile a tassazione ne quale reddito libero professionale ne quale reddito privato.

Risposta ad Interpello n. 209 del 13/07/2020

 

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12735/2020, riprendendo un recentissimo orientamento, ha statuito che:” in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.” 

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società, poi dichiarata fallita, avverso un estratto di ruolo per il quale aveva anche instato per la rateizzazione. Le doglianze proposte dalla società contribuente sono state accolte sia in primo che in secondo grado. Avverso la sentenza della CTR, hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione deducendo, tra le altre, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 21 D.lgs. n. 546/92, nonché dell’art. 1988 c.c., per avere i Giudici di Seconde Cure ritenuto tempestivo il ricorso proposto dalla società contribuente sul presupposto che la domanda di rateizzazione non costituisse riconoscimento del debito e non implicasse, quindi, la sua effettiva conoscenza.

Link Ordinanza

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