04 Gen La sanzione di infedele dichiarazione assorbe l’omesso versamento e la relativa sanzione
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27963/2020, ribaltando un recente arresto giurisprudenziale, ha statuito che, nel caso di dichiarazione di imponibili inferiori a quelli reali “la sanzione meno favorevole prevista dall’art. 5 D.lgs n. 471/97 (dichiarazione infedele) assorbe anche l’omesso versamento dell’imposta ed osta all’applicazione di quella prevista dall’art. 13 del D.lgs n. 471/97 (omesso versamento).”.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti di una società, IRAP ed IVA, irrogando la sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 471/1997. La contribuente, prestando acquiescenza, provvedeva al pagamento rateizzato di imposta e sanzioni in misura ridotta. Tuttavia, con separato atto di contestazione, L’A.F. irrogava anche la sanzione per omesso versamento IVA ex art. 13 d.lgs. 471/1997 sicché la contribuente si vedeva costretta a proporre ricorso eccependo la duplicazione del carico sanzionatorio già contenuto nell’avviso di accertamento. La CTP ritenendo fondate le doglianze di parte annullava l’atto di contestazione con sentenza poi confermata dalla CTR.
Proponeva ricorso per Cassazione l’Ufficio denunciando la violazione degli art. 5 e 13 del d.lgs. 471/1997 sulla presupposta ravvisabilità di due distinti comportamenti:
a) uno consistito nella presentazione della dichiarazione con l’indicazione di un’imposta dovuta inferiore a quella reale, meritevole di sanzione ex art. 5 d.lgs. n. 471 del 1997 ed applicata con l’avviso di accertamento,
b) e l’altro, radicalmente diverso, consistito nell’omesso versamento — nei termini di legge — dell’IVA dovuta in base alla contabilità ed alle conseguenti liquidazioni periodiche.
Nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate il Collegio ha precisato che “laddove il mancato versamento dell’IVA sia diretta conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo dell’imposta effettivamente dovuto, tale comportamento integra dichiarazione infedele, per la quale è prevista la sanzione ben più grave di cui all’art. 5 d.lgs. n. 471/1997, che copre non solo la violazione formale dell’infedele dichiarazione, ossia di una dichiarazione errata, recante un importo inferiore a quello realmente dovuto, ma anche il conseguente ed inevitabile mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta, non potendo ovviamente, in tal caso, la parte contribuente provvedere materialmente al versamento dell’importo corretto, atteso che il pagamento corrisponde al dato indicato nella stessa dichiarazione.”

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