Sentenze Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 11/2020, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), in relazione all’art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall’art. 1, comma 157, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, primo comma, della Costituzione.

I Giudici delle Leggi hanno precisato che “essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991.ti di idoneità.”.

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Con Sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012) che esclude la possibilità di decurtare il pagamento del credito IVA nell’ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento riservato all’imprenditore non fallibile.

Secondo il Giudice delle Leggi,, che ha tratto vigore dall’inversione di tendenza espressa della Corte di Giustizia dell’U.E. con la nota sentenza “Degano Trasporti”, la norma de qua è in aperto contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto pone in essere un’ ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori non fallibili per i quali è esclusa la falcidia dell’IVA, ed imprenditori fallibili, legittimati a proporre il concordato preventivo ex art. 182-ter L.F., nella versione novellata con L. n. 232/2016, ai quali è invece consentita la falcidia senza alcuna limitazione circa la tipologia di tributo.

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La Corte Costituzionale, confermando quanto esplicato nell’ordinanza n. 207/2018, ha depositato le motivazioni riguardanti la decisione (sentenza n. 242, relatore Dr. F. Modugno) inerente il suicidio assistito. Ed invero, la Consulta, stante il vuoto legislativo non ancora colmato in merito dal Parlamento, è definitivamente intervenuta, individuando le situazioni che, a tutela dei diritti fondamentali, contrastano con l’applicazione dell’art. 580 del codice penale. In sintesi, quindi, non è reato agevolare l’intento suicida di un soggetto pienamente capace di intendere e di  volere che scelga di congedarsi dalla vita, poichè affetto da malattia irreversibile, volta a procurargli sofferenze psico-fisiche intollerabili e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. In tali casi, i giudici, nelle more di una legislazione  ad hoc, dovranno, tuttavia, ricorrere all’applicazione della legge 219/2017 riguardante le disposizioni anticipate di trattamento in forza delle quali, stante le condizioni disposte dalla Consulta, il malato può decidere di porre fine alla propria esistenza, chiedendo l’interruzione dei trattamenti terapeutici vitali ed essere sottoposto a sedazione profonda e costante, sino a giungere in uno stato di incoscienza che porti alla morte.  Pertanto il medico sarà tenuto a rispettare tale volontà senza tuttavia omettere, come precisa la Corte, le dovute cautele nella somministrazione di farmaci volti a provocare il decesso in breve tempo ed impedendo, quindi, al paziente  la possibilità di poter accedere a quelle cure palliative diverse dalla sedazione e parimenti idonee ad eliminare le sofferenze. Fermo restando,  come precisa sempre la Corte,  che il medico, pur non essendo punibile per l’aiuto al suicidio nei casi indicati, potrà comunque, per obiezione di coscienza, sottrarsi a tale aiuto.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19191 depositata il 17 luglio 2019, ha affermato il principio secondo il quale in caso di accertamento di maggior reddito in via puramente induttiva l’A.F., sussistendone i presupposti, può eseguire la ricostruzione dei ricavi mediante presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, l’Ufficio non può esimersi dallo scomputare dai maggiori ricavi induttivamente determinati anche i costi induttivamente sostenuti ancorché non contabilizzati in guisa da poter rispettare il principio costituzionale della capacità contributiva.

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