Sentenze di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2308/2021, ha richiamato alcuni principi giurisprudenziali in materia di insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare.

La vicenda: Dichiarato esecutivo (11/10/2010) lo stato passivo di una società fallita, una compagnia di assicurazioni insinuava tardivamente (18/12/2014) il credito nascente dall’escussione (22/07/2010) di una polizza fidejussoria da parte dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta dopo la declaratoria di fallimento (3/05/2010). Non ammessa sulla base della ultratardività, ad essa imputabile, della domanda, la compagnia si opponeva al provvedimento del G.D. che il Tribunale confermava, costringendo l’opponente a ricorrere al giudizio della Suprema Corte di Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 4, L.F. nonché dell’asserito principio giurisprudenziale giusta il quale all’insinuazione dei crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento non dovrebbe applicarsi nessun termine decadenziale.

Con la pronuncia in esame i Giudici di Legittimità, hanno ritenuto il motivo infondato sul presupposto che la tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente è, ormai, superata dall’arresto giurisprudenziale (Cass. 3872/2020 e Cass. 18544/2019) che afferma i seguenti principi:
a) l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, co. 1 e 4, l.f. (Cass. 13461/2019, Cass. 18544/2019, Cass. 28799/2019);
b) tuttavia in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. Civ. n.16218 / 2015) l’opinione secondo cui, “costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l.f.”;
c) quindi, tale insinuazione incontra, comunque, un limite temporale, da individuarsi nel termine di 1 anno, espressivo dell’attuale sistema in materia; termine che decorre dal momento in cui si sono verificate le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare ovvero dalla maturazione del credito.

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Con la pronuncia a Sezioni Unite n. 28387/20, la Suprema Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale creatosi tra le Sezioni, ha affermato il seguente principio di diritto: “nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche) determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive ai norma dell’art. 617 c.c.”. 

Nella buona sostanza,  le SS.UU. hanno statuito che sia il G.E. che il Conservatore devono limitarsi ad applicare la Legge. In particolare il G.E. deve pronunciare un decreto che, accertata la ritualità delle operazioni che hanno preceduto la sua emanazione (tra cui anche il coinvolgimento dei soggetti titolari delle formalità favorevoli da cancellare), ordini la purgazione dalle pregiudizievoli in guisa da immettere nelle mani dell’aggiudicatario il bene definitivamente liberato. A sua volta il Conservatore deve doverosamente eseguire, incodizionatamente ed immediatamente, detto ordine non avendo il potere di inficiarne o differirne l’immediata efficacia.

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La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27590/2020, si è pronunciata sull’ultratardività della domanda di ammissione al passivo, sprovvista di giustificazione circa il ritardo.

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un creditore, del decreto emesso dal Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo, promossa avverso il decreto con cui il Giudice Delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda poiché ultratardiva e priva, per l’appunto, della giustificazione circa la non imputabilità del ritardo. Secondo il Tribunale era necessaria una giustificazione, sul presupposto che il creditore aveva avuto conoscenza del fallimento circa sei mesi prima. Lo stesso ha proposto, dunque, Ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, dichiarando i motivi di ricorso inammissibili, ha osservato come il Tribunale, nella decisione impugnata, ha fatto concreta applicazione del principio consolidato nella Giurisprudenza di Legittimità giusta il quale “il creditore che abbia ricevuto l’avviso ex art. 92 l. fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell’ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto”.

In particolare secondo gli Ermellini è assolutamente condivisibile la tesi argomentativa del Giudice di Merito il quale, ponendo l’accento sull’istituto della domanda ultratardiva di ammissione del credito al passivo, ha chiarito che il citato art. 101 “si limita a consentire la presentazione di tale istanza ultratardiva da parte del creditore quando egli provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, non prevedendo la decorrenza di alcun nuovo termine annuale qualora sia cessata la causa di giustificazione del ritardo.”. In altri termini un ritardo ulteriore dovrà essere giustificato con altre ragioni, tra le quali può anche rientrare quella dettata dall’esigenza di disporre del tempo utile a valutare la possibilità di proporre l’istanza di ammissione al passivo e poi presentarla, ma, in ogni caso, pretendere che il creditore abbia a disposizione un altro anno per provvedervi significherebbe «tradire la lettera e il senso della norma che richiede la giustificazione del ritardo».

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27963/2020, ribaltando un recente arresto giurisprudenziale, ha statuito che, nel caso di dichiarazione di imponibili inferiori a quelli reali “la sanzione  meno favorevole prevista dall’art. 5 D.lgs n. 471/97 (dichiarazione infedele) assorbe anche l’omesso versamento dell’imposta ed osta all’applicazione di quella prevista dall’art. 13 del D.lgs n. 471/97 (omesso versamento).”.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti di una società, IRAP ed IVA, irrogando la sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 471/1997. La contribuente, prestando acquiescenza, provvedeva al pagamento rateizzato di imposta e sanzioni in misura ridotta. Tuttavia, con separato atto di contestazione, L’A.F. irrogava anche la sanzione per omesso versamento IVA ex art. 13 d.lgs. 471/1997 sicché la contribuente si vedeva costretta a proporre ricorso eccependo la duplicazione del carico sanzionatorio già contenuto nell’avviso di accertamento. La CTP ritenendo fondate le doglianze di parte annullava l’atto di contestazione con sentenza poi confermata dalla CTR.

Proponeva ricorso per Cassazione l’Ufficio denunciando la violazione degli art. 5 e 13 del d.lgs. 471/1997 sulla presupposta ravvisabilità di due distinti comportamenti:

a) uno consistito nella presentazione della dichiarazione con l’indicazione di un’imposta dovuta inferiore a quella reale, meritevole di sanzione ex art. 5 d.lgs. n. 471 del 1997 ed applicata con l’avviso di accertamento,

b) e l’altro, radicalmente diverso, consistito nell’omesso versamento — nei termini di legge — dell’IVA dovuta in base alla contabilità ed alle conseguenti liquidazioni periodiche.

Nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate il Collegio ha precisato che “laddove il mancato versamento dell’IVA sia diretta conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo dell’imposta effettivamente dovuto, tale comportamento integra dichiarazione infedele, per la quale è prevista la sanzione ben più grave di cui all’art. 5 d.lgs. n. 471/1997, che copre non solo la violazione formale dell’infedele dichiarazione, ossia di una dichiarazione errata, recante un importo inferiore a quello realmente dovuto, ma anche il conseguente ed inevitabile mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta, non potendo ovviamente, in tal caso, la parte contribuente provvedere materialmente al versamento dell’importo corretto, atteso che il pagamento corrisponde al dato indicato nella stessa dichiarazione.”

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 35175/20, pronunciandosi in tema di sequestro preventivo e rottamazione delle cartella, ha affermato che “attraverso la rottamazione delle cartelle, viene meno il profitto del reato contestato al contribuente e dunque anche l’oggetto del sequestro preventivo che deve essere di conseguenza revocato.”.

La vicenda trae origine dal sequestro preventivo disposto sui beni di una donna indagata per il reato di cui all’art. 10-quater comma 2 revocato dal G.I.P. con pronuncia poi confermata dal Tribunale di Varese che rigettava l’appello del PM. Detta sentenza è stata impugnata, con ricorso per cassazione, dal Procuratore Generale. La difesa dell’indagata ha resistito con memoria  evidenziando l’avvenuto pagamento delle somme originariamente non versate mediante la rottamazione delle cartelle giusta le quali erano state richieste con il conseguente venir meno delle motivazioni del sequestro.

I Giudici di Legittimità hanno dichiarato manifestamente infondato  il ricorso sul presupposto che attraverso la rottamazione della cartella e l’integrale pagamento delle imposte iscritte a ruolo, senza sanzioni ed interessi di mora non più dovuti, si estingue il debito fiscale;  quindi viene meno il profitto del reato e, dunque, anche l’oggetto del sequestro preventivo.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26519/2020, si è pronunciata su una questione avente ad oggetto  l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

L’imputato propone Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva confermato la sua penale responsabilità quale del legale rappresentante di una S.r.l., per il reato di cui all’art. 2 D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983, a seguito dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In particolare il ricorrente lamenta, tra gli altri, l’omessa valutazione della prova decisiva costituita dalla pronuncia, divenuta irrevocabile, con cui il Tribunale di Terni aveva assolto il ricorrente, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, dall’imputazione di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 afferente lo stesso periodo temporale. In quell’occasione, il giudice aveva, infatti, ritenuto che la crisi di liquidità che aveva colpito la società costituiva causa di forza maggiore rispetto al fatto contestato.

Nel decidere sul ricorso gli Ermellini hanno sottolineato che: “ancorché si tratti di una fattispecie criminosa diversa da quella di cui al presente giudizio, si tratta pur sempre di un reato omissivo avente ad oggetto somme di danaro, afferente allo stesso arco temporale (risultando dall’imputazione commesso il (omissis)) del delitto in contestazione”.  E continuano statuendo che: “l’identità del periodo interessato dalla crisi di liquidità aziendale, così come della natura dei due reati non consentiva ai giudici del gravame di ignorare la suddetta sentenza, così come è accaduto, ma richiedeva, al contrario, ove avesse ritenuto di confermare la pronuncia di condanna resa all’esito del primo grado del medesimo giudizio, una sorta di “motivazione rafforzata” volta non solo ad illustrare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento, ma altresì a confutare i più rilevanti argomenti della pronuncia assolutoria, dando conto delle ragioni loro della relativa incompletezza od incoerenza, tali da giustificare le opposte conclusioni raggiunte in termini di esclusione della causa di forza maggiore”.

Pertanto, tale mancata valutazione comporta l’omessa motivazione della sentenza integrando il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Per tali motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Ancona.

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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 32686/20, decidendo sul ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2020, ha affermato un nuovo principio di diritto in tema di reati tributari.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del medesimo decreto, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all’IVA; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale”.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19641/2020, è tornata a pronunciarsi in merito alla possibilità per l’ex socio di una S.r.l., estinta e cancellata dal registro delle imprese, di chiedere, per l’intero o pro quota, il rimborso del credito IVA.

La vicenda trae origine dal diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del rimborso Iva chiesto dal liquidatore di una S.r.l. in data successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Contro detto diniego l’interessato, in qualità di socio e di liquidatore, aveva proposto ricorso alla CTP che lo aveva totalmente accolto. Tuttavia la decisione di Prime Cure però, era stata parzialmente riformata dalla CTR sul presupposto che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l’estinzione della medesima, sicché i rapporti facenti capo alla stessa erano ormai riferibili ai soci. Conseguentemente il ricorrente era legittimato a ottenere il rimborso solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Il contribuente, pertanto, ha proposto ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione, denunciando la violazione degli articoli 1100 e seguenti c.c. e sostenendo che, nel caso di specie, con la cancellazione della società, si era verificato un fenomeno riconducibile nell’ambito della comunione ereditaria sui beni appartenenti alla società cancellata e, di conseguenza, doveva essere riconosciuto a ciascun socio il diritto al rimborso del credito IVA per la totalità e non solo pro quota.

La Suprema Corte, nell’affrontare la questione, ha preliminarmente affermato che è opportuno riferirsi alla qualità individuata dal ricorrente con la proposizione del ricorso, atteso che lo stesso si è qualificato quale socio ed ex liquidatore della società. Sotto questo profilo gli Ermellini hanno, quindi, ritenuto che:” l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società, con la conseguenza che è inammissibile l’originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualità di ex liquidatore.”. 

Diversa è invece la conclusione cui è giunta la Corte con riferimento alla legittimazione del ricorrente quale socio della S.r.l.. Infatti, riprendendo altresì un recentissimo arresto giurisprudenziale, i Giudici di Legittimità hanno ribadito che:” qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione dell’ente si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.”. 

Ne consegue, quindi, che il contribuente, nella qualità di ex socio, può legittimamente agire per ottenere il rimborso del credito IVA della società estinta, non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria, ma per l’intero importo del credito a questa spettante.

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, erano già intervenute le SS.UU  (Sent. nn. 6070 e 6072 del 2013)  facendo un preciso distinguo per le ipotesi in cui l’ex socio agiva per un debito ovvero per un credito della società. Nel caso di un credito, in particolare, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, le Sezioni Unite avevano statuito che “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa.”.

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Interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (Sent. n. 25106/2020).

Con la Sentenza n. 25106/2020 i Giudici di Legittimità, riprendendo alcuni recenti arresti giurisprudenziali, hanno ribadito che:

– nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti qualora i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato” bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall’effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 109 del  D.P.R. n. 917/1986. (Cass.Civ. 30/10/2018 n. 27566).

Ed ancora che:

1- l’A.F. ha l’onere di offrire sia la prova dell’oggettiva fittizietà del fornitore che la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisce in un’evasione dell’imposta;

2- l’A.F., ai fini della consapevolezza, deve provare, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale e che disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.

3- incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza. (Cass.Civ. 20/04/2018 n. 9851)

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In materia fallimentare, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18531/2020, si è pronunciata relativamente alla valenza probatoria degli estratti di ruolo.

La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, pronunciata dal Tribunale di Catania su istanza della Procura della Repubblica,  sul presupposto dell’esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d’insolvenza.

Pronunciandosi sull’opposizione alla declaratoria di fallimento, i Giudici di Seconde Cure hanno confermato quanto statuito dal Tribunale sul presupposto che: 1) il reclamante è un imprenditore commerciale ed a nulla rileva la qualità di agente di commercio, la quale non sarebbe incompatibile con quella di imprenditore commerciale ed in ogni caso l’imprenditore commerciale individuale sarebbe identificato dall’esercizio effettivo dell’attività; 2) l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 L.F. ricade sull’imprenditore e tale onere non risulta essere stato soddisfatto non essendo stata fornita la relativa prova; 3) l’esposizione debitoria emerge dagli estratti dei ruoli, costituenti prova di un indebitamento di almeno € 400.000,00, per la parte non contestata. Avverso la suddetta sentenza, l’interessato aveva promosso ricorso in sede di legittimità censurando, tra gli altri motivi, l’idoneità degli estratti di ruolo a fornire adeguata prova delle posizioni debitorie di natura tributaria in capo al fallendo.

Preliminarmente i Giudici di Legittimità hanno ripreso il recente orientamento secondo cui, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, Legge Fall., l’imprenditore è tenuto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi così come approvati e depositati nel registro delle imprese. In mancanza dei bilanci approvati e depositati, il giudice può motivatamente non tenere conto di quelli prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

Ciò posto la Suprema Corte, respingendo le doglianze del ricorrente, ha riaffermato come “l’estratto di ruolo costituisca una fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria.”.

Tale documento – ha continuato la Corte richiamando diversi arresti giurisprudenziali – è idoneo a provare lo stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento nonché, eventualmente, a dimostrare l’esistenza di debiti tributari ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare.

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