Diritto Penale Fallimentare

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22486/2020, ha statuito che la bancarotta documentale ed il reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili concretizzano una ipotesi di concorso formale di reati e, ove processualmente trattati congiuntamente, e non configurano alcuna possibile preclusione sostanziale in termini di violazione del divieto di bis in idem.

La vicenda origina dalla acclarata, sia in primo che in secondo grado, responsabilità penale di due amministratori di fatto di una società per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Gli imputati, secondo l’accusa, avrebbero dapprima distratto i beni sociali e, successivamente, occultato le scritture contabili al precipuo fine di impedire l’accertamento della condotta distrattiva.

Proponendo Ricorso per Cassazione, tra gli altri, la difesa eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem sul presupposto argomentativo della già intervenuta condanna di uno dei due, per i medesimi fatti (occultamento delle scritture contabili) dinanzi alla stessa Corte territoriale nell’alveo, tuttavia, di un differente procedimento penale, in relazione ad una contestata associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 5 (Omessa dichiarazione), 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 10 del D.lgs n. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili). 

Secondo gli Ermellini le condanne riportate dal ricorrente per i reati fiscali – nello specifico quello di occultamento o distruzione di scritture contabili di cui all’art. 10 del D. Lgs 74/2000 – e per i reati fallimentari non costituisce alcuna violazione del ne bis in idem uniformandosi, così, alla statuizione delle Sezioni Unite (Cass, SU, n. 34655 del 28/6/2005, n. 231799-01) giusta la quale:” ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.”.

Detto orientamento trova conforto anche dalla Corte Cost. (Sent. n. 200/2016), la quale ha, altresì, specificato  che ” il fatto è il medesimo anche quando sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.”

Link Sentenza

 

Con sent. n. 50430/2019, la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, facendo proprio il recentissimo orientamento espresso dalle Sezioni Unite Penali con la Sent. n. 45936/2019, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale è riconosciuta al Curatore fallimentare la legittimazione attiva ad impugnare, ai fini della revoca, il provvedimento di confisca disposto prima della dichiarazione di fallimento della società.

Nel caso di specie i Giudici di Legittimità hanno ritenuto legittima l’azione del Curatore tendente alla revoca del  provvedimento di confisca disposto sui beni appartenenti alla società, poi dichiarata fallita, in dipendenza della condanna, con il rito alternativo del patteggiamento della pena (art. 444 C.p.P.), per reati tributari.

 

 

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Con la Sent. n. 3518/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la bancarotta per distrazione di beni o danaro possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro reale destinazione ma che in ogni caso vada prima accertata l’esistenza reale dei beni o del denaro nella disponibilità della società medesima.

Nella specie l’omesso pagamento dell’Iva dovuta contabilmente non è da solo presupposto sufficiente a concludere che l’amministratore si è intascato le somme che avrebbe dovuto versare ben potendo, quest’ultimo, dimostrare che il danaro corrispondente all’IVA non risultava esistere nella disponibilità dell’impresa.

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