Diritto Penale

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 35175/20, pronunciandosi in tema di sequestro preventivo e rottamazione delle cartella, ha affermato che “attraverso la rottamazione delle cartelle, viene meno il profitto del reato contestato al contribuente e dunque anche l’oggetto del sequestro preventivo che deve essere di conseguenza revocato.”.

La vicenda trae origine dal sequestro preventivo disposto sui beni di una donna indagata per il reato di cui all’art. 10-quater comma 2 revocato dal G.I.P. con pronuncia poi confermata dal Tribunale di Varese che rigettava l’appello del PM. Detta sentenza è stata impugnata, con ricorso per cassazione, dal Procuratore Generale. La difesa dell’indagata ha resistito con memoria  evidenziando l’avvenuto pagamento delle somme originariamente non versate mediante la rottamazione delle cartelle giusta le quali erano state richieste con il conseguente venir meno delle motivazioni del sequestro.

I Giudici di Legittimità hanno dichiarato manifestamente infondato  il ricorso sul presupposto che attraverso la rottamazione della cartella e l’integrale pagamento delle imposte iscritte a ruolo, senza sanzioni ed interessi di mora non più dovuti, si estingue il debito fiscale;  quindi viene meno il profitto del reato e, dunque, anche l’oggetto del sequestro preventivo.

Link Sentenza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26519/2020, si è pronunciata su una questione avente ad oggetto  l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

L’imputato propone Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva confermato la sua penale responsabilità quale del legale rappresentante di una S.r.l., per il reato di cui all’art. 2 D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983, a seguito dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In particolare il ricorrente lamenta, tra gli altri, l’omessa valutazione della prova decisiva costituita dalla pronuncia, divenuta irrevocabile, con cui il Tribunale di Terni aveva assolto il ricorrente, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, dall’imputazione di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 afferente lo stesso periodo temporale. In quell’occasione, il giudice aveva, infatti, ritenuto che la crisi di liquidità che aveva colpito la società costituiva causa di forza maggiore rispetto al fatto contestato.

Nel decidere sul ricorso gli Ermellini hanno sottolineato che: “ancorché si tratti di una fattispecie criminosa diversa da quella di cui al presente giudizio, si tratta pur sempre di un reato omissivo avente ad oggetto somme di danaro, afferente allo stesso arco temporale (risultando dall’imputazione commesso il (omissis)) del delitto in contestazione”.  E continuano statuendo che: “l’identità del periodo interessato dalla crisi di liquidità aziendale, così come della natura dei due reati non consentiva ai giudici del gravame di ignorare la suddetta sentenza, così come è accaduto, ma richiedeva, al contrario, ove avesse ritenuto di confermare la pronuncia di condanna resa all’esito del primo grado del medesimo giudizio, una sorta di “motivazione rafforzata” volta non solo ad illustrare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento, ma altresì a confutare i più rilevanti argomenti della pronuncia assolutoria, dando conto delle ragioni loro della relativa incompletezza od incoerenza, tali da giustificare le opposte conclusioni raggiunte in termini di esclusione della causa di forza maggiore”.

Pertanto, tale mancata valutazione comporta l’omessa motivazione della sentenza integrando il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Per tali motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Ancona.

Link Sentenza

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20089/2020, riprendendo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha ribadito che:” il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in I. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti.” 

La vicenda tre origine dall’impugnazione, da parte di un imprenditore, della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavorati dipendenti.

Link Sentenza

Con la Sentenza n. 11959/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: << i dati informatici, contenenti files, sono qualificabili “cose mobili” ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”>>.

La vicenda trae origine dalla condotta di un dipendente di una società di telecomunicazioni il quale, nel presentare le dimissioni per essere assunto da un’altra azienda operante nel medesimo settore, aveva restituito il notebook aziendale con l’hard disk formattato, senza traccia dei files originariamente esistenti. Ciò aveva provocato il malfunzionamento del sistema informatico aziendale e, in aggiunta, i files in questione erano stati poi rinvenuti nella disponibilità dell’imputato sul computer da lui utilizzato nella nuova azienda; ciò aveva suggerito che egli si fosse illegittimamente impossessato dei files dell’ex datore di lavoro.

Il dipendente, ricorrendo innanzi la Corte di Cassazione, a seguito della condanna in appello per appropriazione indebita, contestava l’inapplicabilità del reato in quanto il file informatico non poteva essere inteso come cosa mobile; pertanto, a detta del ricorrente, giuridicamente non era ipotizzabile una materiale presa di possesso con sottrazione al proprietario.

La giurisprudenza antecedente alla pronuncia di cui in oggetto negava fermamente la possibilità che il dato informatico fosse una cosa mobile sicché escludeva la configurabilità di vari reati sulla considerazione che la particolare natura dei documenti informatici costituisse un ostacolo logico alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice (l’apprensione del bene con sottrazione al proprietario).

Con la pronuncia in esame i Giudici di Legittimità, per poter giungere a sostenere che il file è una cosa mobile, ricorrono ad un ragionamento logico-giuridico che “forza” la definizione di bene mobile idoneo ad essere fraudolentemente sottratto. In particolare, osserva la Corte che: ” il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati. L’assunto da cui muove l’orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della “cosa mobile” (nella nozione penalistica di quel termine) non è, dunque, condivisibile; al contrario, una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse”.

In conclusione secondo gli Ermellini l’elemento della materialità e della tangibilità, della quale l’entità digitale è sprovvista, perde notevolmente peso giacché il dato può essere oggetto di diritti penalmente tutelati e possiede tutti i requisiti della mobilità della cosa. A questo riguardo, “va considerata la capacità dei files di essere trasferiti da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, per essere “custodito in ambienti virtuali”; caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione. In conclusione, pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato (se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo”.

Link Sentenza

Secondo i Giudici di Legittimità  (Sentenza n. 5523/2020) non è passibile di sequestro il conto corrente intestato ad un familiare (nella specie la madre) dell’indagato qualora sia dimostrato che le somme ivi depositate derivano da disponibilità estranee ai fatti oggetto di reato.

Con la stessa pronuncia gli Ermellini, “al fine di circoscrivere il tema del giudizio” e conformandosi all’orientamento dominante, hanno preliminarmente precisato che “in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all’intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (art. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali  ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l’esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo”.

Link Sentenza

La Corte Costituzionale, confermando quanto esplicato nell’ordinanza n. 207/2018, ha depositato le motivazioni riguardanti la decisione (sentenza n. 242, relatore Dr. F. Modugno) inerente il suicidio assistito. Ed invero, la Consulta, stante il vuoto legislativo non ancora colmato in merito dal Parlamento, è definitivamente intervenuta, individuando le situazioni che, a tutela dei diritti fondamentali, contrastano con l’applicazione dell’art. 580 del codice penale. In sintesi, quindi, non è reato agevolare l’intento suicida di un soggetto pienamente capace di intendere e di  volere che scelga di congedarsi dalla vita, poichè affetto da malattia irreversibile, volta a procurargli sofferenze psico-fisiche intollerabili e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. In tali casi, i giudici, nelle more di una legislazione  ad hoc, dovranno, tuttavia, ricorrere all’applicazione della legge 219/2017 riguardante le disposizioni anticipate di trattamento in forza delle quali, stante le condizioni disposte dalla Consulta, il malato può decidere di porre fine alla propria esistenza, chiedendo l’interruzione dei trattamenti terapeutici vitali ed essere sottoposto a sedazione profonda e costante, sino a giungere in uno stato di incoscienza che porti alla morte.  Pertanto il medico sarà tenuto a rispettare tale volontà senza tuttavia omettere, come precisa la Corte, le dovute cautele nella somministrazione di farmaci volti a provocare il decesso in breve tempo ed impedendo, quindi, al paziente  la possibilità di poter accedere a quelle cure palliative diverse dalla sedazione e parimenti idonee ad eliminare le sofferenze. Fermo restando,  come precisa sempre la Corte,  che il medico, pur non essendo punibile per l’aiuto al suicidio nei casi indicati, potrà comunque, per obiezione di coscienza, sottrarsi a tale aiuto.

La Suprema Corte di Cassazione, con Sent. n. 47287/2019 emessa dalla Terza Sezione Penale depositata il 21 novembre 2019, in relazione ai reati tributari di dichiarazione infedele e omessa presentazione, ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’accesso al rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti deve ritenersi ammissibile solo quando il contribuente estingue integralmente i debiti tributari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Invero, il versamento delle imposte di cui ai reati dichiarativi, eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, costituisce causa di non punibilità purché sia intervenuto prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

 

 

Link Sentenza

La Corte Costituzionale con il verdetto emesso il 25 settembre di quest’anno, ha definitivamente stabilito in merito al suicidio assistito, generando inevitabili polemiche, interrogativi e conflitti. Tutto parte dalla vicenda di Fabio Antoniani (Dj Fabo, un giovane rimasto tetraplegico e cieco a seguito di un incidente stradale) e Marco Cappato, colui che, poi, lo aiuterà a porre fine alla propria esistenza. E sebbene l’art. 580 c.p. sul punto sia chiaro ed inequivocabile, da questa vicenda sono scaturite domande e riflessioni sostanziali che non potevano essere sottese. Primo fra tutti un quesito: è reato aiutare una persona capace di intendere e di volere a porre fine alla propria esistenza, quando le sue condizioni di salute oggettive e le sue sofferenze fisiche o psichiche sono tali da rendere intollerabile la prosecuzione della propria vita? E così, al di là del caso in questione, la Consulta, interpellata sull’argomento, per quanto abbia raggiunto una conclusione prudentemente “salomonica” , non poteva non determinare consensi e opposizioni. Segnatamente,  non è punibile, specifica la Corte testualmente: “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Non è chi non veda nella decisione della Corte il ruolo primario ed imprescindibile del diritto di autodeterminazione del malato, il quale però di fatto, non cela la mano di chi lo aiuterà a compiere il gesto finale. Ed è proprio quest’ultimo concetto che ha scatenato il disappunto del mondo ecclesiastico, sanitario ed anche laico. Il primo, a tutela del bene sacro della vita, il secondo invocando l’obiezione di coscienza e l’ultimo, da parte di chi diffida nella fedele applicazione di quanto stabilito. Si auspica, a questo punto, l’intervento del legislatore come la stessa Corte Costituzionale ritiene indispensabile nonostante il proprio pronunciamento, affinchè riesca a conciliare la sacralità della vita con il “diritto di morire”. Del resto, come scrive Kahlil Gibran, nascita e morte sono le due più nobili manifestazioni di coraggio. 

Entra in vigore oggi la Legge 33/2019 recante “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai puniti con la pena dell’ergastolo”.

In sostanza il provvedimento de quo  introduce diverse modifiche al codice di procedura penale:

  • non ammette il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo;
  • prevede che la richiesta di rito abbreviato per uno di tali delitti debba essere dichiarata inammissibile dal giudice dell’udienza preliminare;
  • consente all’imputato di rinnovare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare (nel caso di dichiarazione di inammissibilità superata dagli eventi);
  • prevede che se, alla fine del dibattimento, il giudice riconosce che per il fatto accertato era possibile il rito abbreviato, egli debba comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista quando si procede con il rito speciale.

Tali regole si applicheranno solo ai delitti commessi successivamente all’entrata in vigore del testo normativo escludendo, dunque, i processi e le indagini già in corso.

Di seguito il Link al testo di Legge.

WhatsApp WhatsApp