Con la Sentenza n. 11959/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: << i dati informatici, contenenti files, sono qualificabili “cose mobili” ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”>>.
La vicenda trae origine dalla condotta di un dipendente di una società di telecomunicazioni il quale, nel presentare le dimissioni per essere assunto da un’altra azienda operante nel medesimo settore, aveva restituito il notebook aziendale con l’hard disk formattato, senza traccia dei files originariamente esistenti. Ciò aveva provocato il malfunzionamento del sistema informatico aziendale e, in aggiunta, i files in questione erano stati poi rinvenuti nella disponibilità dell’imputato sul computer da lui utilizzato nella nuova azienda; ciò aveva suggerito che egli si fosse illegittimamente impossessato dei files dell’ex datore di lavoro.
Il dipendente, ricorrendo innanzi la Corte di Cassazione, a seguito della condanna in appello per appropriazione indebita, contestava l’inapplicabilità del reato in quanto il file informatico non poteva essere inteso come cosa mobile; pertanto, a detta del ricorrente, giuridicamente non era ipotizzabile una materiale presa di possesso con sottrazione al proprietario.
La giurisprudenza antecedente alla pronuncia di cui in oggetto negava fermamente la possibilità che il dato informatico fosse una cosa mobile sicché escludeva la configurabilità di vari reati sulla considerazione che la particolare natura dei documenti informatici costituisse un ostacolo logico alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice (l’apprensione del bene con sottrazione al proprietario).
Con la pronuncia in esame i Giudici di Legittimità, per poter giungere a sostenere che il file è una cosa mobile, ricorrono ad un ragionamento logico-giuridico che “forza” la definizione di bene mobile idoneo ad essere fraudolentemente sottratto. In particolare, osserva la Corte che: ” il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati. L’assunto da cui muove l’orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della “cosa mobile” (nella nozione penalistica di quel termine) non è, dunque, condivisibile; al contrario, una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse”.
In conclusione secondo gli Ermellini l’elemento della materialità e della tangibilità, della quale l’entità digitale è sprovvista, perde notevolmente peso giacché il dato può essere oggetto di diritti penalmente tutelati e possiede tutti i requisiti della mobilità della cosa. A questo riguardo, “va considerata la capacità dei files di essere trasferiti da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, per essere “custodito in ambienti virtuali”; caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione. In conclusione, pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato (se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo”.
Link Sentenza