I crediti sorti nel corso della procedura fallimentare vanno insinuati nell’anno dalla loro insorgenza o maturazione.

I crediti sorti nel corso della procedura fallimentare vanno insinuati nell’anno dalla loro insorgenza o maturazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2308/2021, ha richiamato alcuni principi giurisprudenziali in materia di insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare.

La vicenda: Dichiarato esecutivo (11/10/2010) lo stato passivo di una società fallita, una compagnia di assicurazioni insinuava tardivamente (18/12/2014) il credito nascente dall’escussione (22/07/2010) di una polizza fidejussoria da parte dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta dopo la declaratoria di fallimento (3/05/2010). Non ammessa sulla base della ultratardività, ad essa imputabile, della domanda, la compagnia si opponeva al provvedimento del G.D. che il Tribunale confermava, costringendo l’opponente a ricorrere al giudizio della Suprema Corte di Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 4, L.F. nonché dell’asserito principio giurisprudenziale giusta il quale all’insinuazione dei crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento non dovrebbe applicarsi nessun termine decadenziale.

Con la pronuncia in esame i Giudici di Legittimità, hanno ritenuto il motivo infondato sul presupposto che la tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente è, ormai, superata dall’arresto giurisprudenziale (Cass. 3872/2020 e Cass. 18544/2019) che afferma i seguenti principi:
a) l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, co. 1 e 4, l.f. (Cass. 13461/2019, Cass. 18544/2019, Cass. 28799/2019);
b) tuttavia in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. Civ. n.16218 / 2015) l’opinione secondo cui, “costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l.f.”;
c) quindi, tale insinuazione incontra, comunque, un limite temporale, da individuarsi nel termine di 1 anno, espressivo dell’attuale sistema in materia; termine che decorre dal momento in cui si sono verificate le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare ovvero dalla maturazione del credito.

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