04 Mag Bancarotta, va provata la distrazione in caso di omesso versamento Iva
Con la Sent. n. 3518/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la bancarotta per distrazione di beni o danaro possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro reale destinazione ma che in ogni caso vada prima accertata l’esistenza reale dei beni o del denaro nella disponibilità della società medesima.
Nella specie l’omesso pagamento dell’Iva dovuta contabilmente non è da solo presupposto sufficiente a concludere che l’amministratore si è intascato le somme che avrebbe dovuto versare ben potendo, quest’ultimo, dimostrare che il danaro corrispondente all’IVA non risultava esistere nella disponibilità dell’impresa.

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