Sequestrabili solo le somme presenti sul conto corrente alla data del reato.

Sequestrabili solo le somme presenti sul conto corrente alla data del reato.

La Suprema Corte, con sent. 22061/2019, ha affermato il seguente principio di diritto:

«in tema di omesso versamento di ritenute operate quale sostituto di imposta, il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti correnti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento delle ritenute effettuate e non versate. Ne consegue che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del danaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto, né essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento, né su somme di danaro acquisite successivamente alla consumazione del reato».

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