17 Ott Il cumulo delle donazioni impedisce di aggirare il limite delle franchigie.
L’art.57 del Dlgs 346 del 1990, impone il cumulo del valore della donazione che si stipula, con il valore delle eventuali precedenti donazioni intercorse, tra il medesimo donante ed il medesimo donatario, dando vita al cosiddetto “coacervo delle donazioni”. Quando, infatti, si procede alla compilazione di una dichiarazione di successione è obbligatorio elencare tutte le eventuali donazioni che sono state stipulate in precedenza, tra il de cuius ed i suoi eredi o legatari. Ciò, allo scopo di applicare correttamente le franchigie di esenzione dall’imposta sul valore globale; franchigie che, segnatamente sono: A) un milione di euro, a beneficio delle successioni e donazioni tra coniugi e parenti in linea retta; B) centomila euro, a beneficio delle successioni e donazioni tra fratelli e sorelle; C) un milione e cinquecentomila euro, a beneficio di una persona portatrice di una grave disabilità che riceva una donazione o un lascito per successione a causa di morte. La ratio dell’istituto del coacervo è quella di impedire una artificiosa moltiplicazione di donazioni mantenendosi, così, al di sotto della franchigia di esenzione onde eludere l’applicazione dell’imposta di successione e donazione.

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