Diritto fine vita del malato. Il medico deve rispettare tale scelta.

Diritto fine vita del malato. Il medico deve rispettare tale scelta.

La Corte Costituzionale, confermando quanto esplicato nell’ordinanza n. 207/2018, ha depositato le motivazioni riguardanti la decisione (sentenza n. 242, relatore Dr. F. Modugno) inerente il suicidio assistito. Ed invero, la Consulta, stante il vuoto legislativo non ancora colmato in merito dal Parlamento, è definitivamente intervenuta, individuando le situazioni che, a tutela dei diritti fondamentali, contrastano con l’applicazione dell’art. 580 del codice penale. In sintesi, quindi, non è reato agevolare l’intento suicida di un soggetto pienamente capace di intendere e di  volere che scelga di congedarsi dalla vita, poichè affetto da malattia irreversibile, volta a procurargli sofferenze psico-fisiche intollerabili e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. In tali casi, i giudici, nelle more di una legislazione  ad hoc, dovranno, tuttavia, ricorrere all’applicazione della legge 219/2017 riguardante le disposizioni anticipate di trattamento in forza delle quali, stante le condizioni disposte dalla Consulta, il malato può decidere di porre fine alla propria esistenza, chiedendo l’interruzione dei trattamenti terapeutici vitali ed essere sottoposto a sedazione profonda e costante, sino a giungere in uno stato di incoscienza che porti alla morte.  Pertanto il medico sarà tenuto a rispettare tale volontà senza tuttavia omettere, come precisa la Corte, le dovute cautele nella somministrazione di farmaci volti a provocare il decesso in breve tempo ed impedendo, quindi, al paziente  la possibilità di poter accedere a quelle cure palliative diverse dalla sedazione e parimenti idonee ad eliminare le sofferenze. Fermo restando,  come precisa sempre la Corte,  che il medico, pur non essendo punibile per l’aiuto al suicidio nei casi indicati, potrà comunque, per obiezione di coscienza, sottrarsi a tale aiuto.



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