Falcidia dell’IVA anche nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Falcidia dell’IVA anche nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con Sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012) che esclude la possibilità di decurtare il pagamento del credito IVA nell’ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento riservato all’imprenditore non fallibile.

Secondo il Giudice delle Leggi,, che ha tratto vigore dall’inversione di tendenza espressa della Corte di Giustizia dell’U.E. con la nota sentenza “Degano Trasporti”, la norma de qua è in aperto contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto pone in essere un’ ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori non fallibili per i quali è esclusa la falcidia dell’IVA, ed imprenditori fallibili, legittimati a proporre il concordato preventivo ex art. 182-ter L.F., nella versione novellata con L. n. 232/2016, ai quali è invece consentita la falcidia senza alcuna limitazione circa la tipologia di tributo.

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