13 Gen Nulla la notifica di un atto giudiziario con servizio postale privato.
Con sentenza n. 299 depositata il 10 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, pronunciandosi in tema di notificazione di atti processuali, ha enunciato il seguente principio di diritto: “è da considerare nulla e non inesistente la notifica di un atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla Legge n. 24/2017.“.
La Corte ha, altresì, affermato che “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario,eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.

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