Omessa dichiarazione: costi ammessi se provati.

Omessa dichiarazione: costi ammessi se provati.

Ai fini della determinazione dell’imposta evasa nel  reato di cui all’art. 5 D.lgs n. 74/2000, è legittimo considerare anche i costi deducibili sulla cui esistenza l’onere probatorio grava in capo all’interessato; costi che comunque devono essere certi e determinati in modo obiettivo e giammai presunti. E’questo il principio che emerge dalla Sentenza n. 230/2020 della Suprema Corte di Cassazione, depositata l’8/01/2020.

Secondo gli Ermellini non è legittimo “nemmeno in sede penale, presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza…“.

Link alla Sentenza



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