Sequestro e confisca per sproporzione esteso anche ai reati tributari.

Sequestro e confisca per sproporzione esteso anche ai reati tributari.

Il nuovo art. 12-ter del D.lgs 74/2000, così come modificato dal D.L. 124/2019, conv. in L. n 159/2019,  consente il sequestro e, in caso di condanna anche per patteggiamento, la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il reo, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, e non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.

Nello specifico il Legislatore ha previsto l’applicazione del particolare istituto di cui all’art. 240/bis c.p. (confisca per sproporzione o allargata) anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.) per i delitti previsti dal D.Lgs n. 74/2000 di seguito specificati:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( Art. 2 ), se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200 mila euro;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici  ( Art. 3 ), se l’imposta evasa è superiore a 100 mila euro;
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( Art. 8), se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200 mila euro;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ( Art. 11 ), se l’ammontare delle imposte,  sanzioni ed interessi  è superiore a 100 mila euro;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in sede di transazione fiscale (Art. 11, comma 2), se l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200 mila euro;

 



WhatsApp WhatsApp