Il concordato preventivo non è ostativo al pagamento dei debiti tributari a scadere.

Il concordato preventivo non è ostativo al pagamento dei debiti tributari a scadere.

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13628/2020,  occupandosi di effetti retroattivi dell’ammissione al concordato preventivo, ha statuito che “la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, e pertanto la mera presentazione della domanda non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori…omissis…”

Link Sentenza

 



WhatsApp WhatsApp