23 Mag Ai fini del redditometro non rileva il regime di separazione dei beni tra i coniugi.
In materia di accertamento sintetico (c.d. redditometro) il giudice tributario è tenuto ad accertare in concreto se il contribuente abbia fornito o meno la prova della congruità del tenore di vita riscontrato dall’Amministrazione Finanziaria rispetto al reddito dichiarato. Questa è l’autorevole opinione della Suprema Corte di Cassazione la quale, con l’Ordinanza n. 8733/2020, uniformandosi ai suoi stessi precedenti giurisprudenziali ha ribadito che “dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza, dal patrimonio comune o individuale, delle somme utilizzate per gli acquisti dei coniugi.”
Il caso posto al vaglio di Legittimità e risolto in senso favorevole al contribuente ha avuto origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione con metodo sintetico del maggior reddito a fini Irpef scaturente dall’alto tenore di vita tenuto dallo stesso rispetto al reddito dichiarato. Le doglianze del ricorrente sono state disattese sia in primo che in secondo grado. In particolare la Commissione Tributaria Regionale con la sentenza poi cassata con rinvio, ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova della congruità del reddito dichiarato giacché l’affermazione che i beni di cui era in possesso derivassero da redditi della consorte non trovava alcun riscontro documentale, anche alla luce dell’accertata circostanza che tra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della separazione dei beni.

WhatsApp