23 Mag Operazioni oggettivamente inesistenti: i mezzi di pagamento non fanno venir meno la fittizietà dell’operazione.
Interessante pronuncia in tema di operazioni inesistenti. La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8919/2020, ha chiarito che, assolta da parte dell’Amministrazione Finanziaria la prova, anche indiziaria, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, graverà sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettività e non sarà sufficiente esibire i pagamenti del corrispettivo spesso utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Del pari, con riferimento all’I.V.A., il diritto alla detrazione dell’imposta non può, sicuramente, farsi discendere dal solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, “l’inerenza dell’operazione all’impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell’I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all’attività dell’impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza”.

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