Decreto Rilancio le misure fiscali in pillole. Parte III.

Decreto Rilancio le misure fiscali in pillole. Parte III.

Vademecun relativo ad alcune delle misure fiscali contenute nel D.L n. 34/2020.

  • SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI  AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE. (ART. 154, LETT. A).

La norma estende il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall’ art. 68 del D.L. n.18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Pertanto, tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 settembre.

Per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”(allegato 1 D.P.C.M. 1/03/2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Inoltre, fino al 31 agosto 2020, sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.

  • RATEIZZAZIONI: NUOVI TERMINI DI DECADENZA (ART. 154, LETT. B)

La norma amplia i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle di pagamento e avvisi. In particolare, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, e i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’Agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si verificheranno con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

Inoltre, per le richieste di rateizzazione presentate dal 1/9/2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 anni).

  • TERMINI DI PAGAMENTO ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO (ART. 154, LETT.C).

Per i contribuenti che sono in regola, per il 2019, con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate – Rottamazione/ter, saldo e stralcio e rottamazione risorse proprie dell’Ue – è prevista una maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nel 2020. In particolare, i pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Detto termine non soggiace alla tolleranza di cinque giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018; pertanto, il versamento effettuato oltre il 10 dicembre 2020, determinerà la decadenza del piano e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute complessivamente.

  • DILAZIONE PER I DEBITI INSERITI NELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE DECADUTE NEL 2019 (ART. 154, LETT. D).

In deroga alle limitazioni previste dal D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 145/2018, i contribuenti che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti – per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate – dai benefici delle definizioni agevolate (Rottamazione/ter, saldo e stralcio e rottamazione risorse proprie dell’Ue), possono chiedere ed ottenere, presentando apposita istanza,  un piano di dilazione di quella parte di  debiti rottamati e non pagati.



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