28 Mag Per il reato di bancarotta da reato societario è sufficiente aggravare il dissesto.
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15652/2020, riprendendo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha ribadito che “ai fini della configurabilità della bancarotta da reato societario – ex art. 223, c. 2, n. 1, R.D. 267/42- rilevano anche le condotte che non abbiano da sole determinato, ma abbiano concorso a cagionare il dissesto, sia aggravando l’effetto di cause preesistenti, che inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche successivamente.”.
L’interpretazione, offerta dagli Ermellini, muove le mosse dai principi generali in tema di causalità e sulla naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un’impresa.
Il concetto di dissesto rilevante in ambito penale fallimentare, deve essere inteso come “una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente”. In particolare, se tale situazione non viene contrastata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, comporterà l’aggravamento della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile e non evitata insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori.

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