Il susseguirsi delle condotte in esito ad un determinato programma criminoso configura l’associazione a delinquere nei reati tributari.

Il susseguirsi delle condotte in esito ad un determinato programma criminoso configura l’associazione a delinquere nei reati tributari.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17276/2020, in riferimento a ricorso proposto da soggetti condannati per il delitto di associazione a delinquere, di cui all’art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di una serie di reati tributari, ha confermato il proprio orientamento, giusta il quale, ai fini della sua configurabilità è necessario il susseguirsi ininterrotto, ad opera di più soggetti stabilmente collegati tra loro, di condotte integranti detti reati e l’esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, non predeterminati né predeterminabili; in tal senso rilevando la distinzione tra la predette fattispecie e la diversa ipotesi di concorso di persone nel reato e ben potendo, in ogni caso, l’associazione essere progettata per operare per un tempo determinato.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal legale rappresentante di più società – molte delle quali costituite ed utilizzate per la realizzazioni di innumerevoli violazioni fiscali – condannato, unitamente ad altri soggetti implicati a vario titolo, per il delitto di associazione a delinquere, di cui all’art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di reati tributari, quali emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, occultamento e distruzione delle scritture contabili e dei documenti di cui era obbligatoria la conservazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e sull’Iva.

Nel caso di specie, gli Ermellini, hanno statuito che:“la ricorrenza degli stessi nomi nelle cariche delle sue società, la scarsa descrittività dei contratti, l’elevato importo delle fatture emesse a breve distanza di tempo e l’assoluta antieconomicità della complessiva operazione della S.C.S. sono stati in modo non illogico ritenuti in astratto idonei a configurare i reati ex art. 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, in ordine ai quali però non si è proceduto perché prescritti; tuttavia, l’integrazione di tali delitti è stata ritenuta un passo importante nell’ottica del giudizio sulla sussistenza della fattispecie associativa.” In tal senso è stato infatti sottolineato, in maniera pertinente, che questo modus agendi non è stato occasionale, ma si è protratto per circa tre anni, ovvero dal 2006 al 2009, anno in cui ha avuto luogo l’accertamento fiscale della Polizia Giudiziaria.

 

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