24 Giu Benefici “prima casa”: spetta all’accorpamento di edifici “confinanti” anche se non accatastati nel triennio.
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11322/2020, ha statuito il seguente principio di diritto:” dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell’«accorpamento» di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento, è rispettato se il contribuente realizza l’effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.”.
La vicenda riguarda un contratto di compravendita del 2008 con collegato contratto di mutuo fondiario afferente l’acquisto di unità immobiliare che, previo accorpamento con altra contigua, da destinare ad un’unica unità abitativa tassata in atto con le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa. L’Agenzia delle Entrate ha recuperato le imposte nella misura ordinaria disconoscendo l’agevolazione sul presupposto che nel triennio la contribuente non aveva dato conto dell’accorpamento delle unità finitime.
Accolto parzialmente il ricorso in Primo Grado la contribuente ha proposto appello innanzi alla C.T.R. della Liguria, la quale, accogliendolo, ha ritenuto legittimo il diritto della contribuente a beneficiare delle agevolazioni “prima casa” sul presupposto che “l’effettiva unione sia funzionale che impiantistica” integra “condizione sufficiente a considerare come unica l’unità immobiliare”, non essendo probante la “la consistenza catastale”. Avverso tale decisione, l’A.F. ha proposto ricorso per Cassazione poi rigettato sulla base del principio di diritto ut supra citato.

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