Sanzioni: applicabile la continuazione anche dopo l’interruzione se trattasi di violazioni della stessa indole.

Sanzioni: applicabile la continuazione anche dopo l’interruzione se trattasi di violazioni della stessa indole.

In tema di continuazione delle sanzioni tributarie, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11612/2020, ha statuito che “l’articolo 12, comma 6, del d.lgs. n. 472 del 1997 va interpretato nel senso che, con riferimento ad infrazioni che siano avvenute nel corso di diversi periodi di imposta, l’interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la detta continuazione possa nuovamente operare limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente. “.

La questione sottoposta alla Corte atteneva proprio all’ambito applicativo dell’art. 12, comma 6, del D.lgs n. 472/97 secondo il quale “il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione”. 

In particolare, il contribuente censurava dinnanzi ai Giudici di Legittimità la decisione del Collegio di Seconde Cure che non aveva ritenuto applicabile la continuazione e, di conseguenza, il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 5, D.lgs n. 472/97, con riferimento alle sanzioni irrogate con separati avvisi di accertamento emessi contestualmente dal Comune per omessa denuncia ICI per gli anni 2006/07/08. Nonostante si trattasse di violazioni della medesima indole, la CTR aveva ritenuto corretto l’agire dell’Ente sul presupposto che lo stesso contribuente, in precedenza, aveva avuto notificati altri avvisi di accertamento per le annualità 2003/04/05; tale ultima circostanza avrebbe, quindi, prodotto l’interruzione della continuazione anche con riferimento alle condotte successive che, pertanto, sono state sanzionate senza la relativa applicazione del cumulo giuridico.

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