Carente di motivazione l’atto impositivo che non indica la norma applicata.

Carente di motivazione l’atto impositivo che non indica la norma applicata.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13402/2020, si occupa di atti impositivi carenti nella loro motivazione affermando che:” Il solo riferimento al D.P.R. 131/86, senza precisa indicazione dell’articolo applicato, non basta a soddisfare l’obbligo motivazione perché detto riferimento non consente di individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata.”. La Corte riprende e fa proprio un arresto Giurisprudenziale che, sebbene datato, non ha subito contrasti negli anni giusta il quale, sia in materia di imposte dirette che indirette,  la mancata indicazione della norma di legge, dell’imponibile o dell’aliquota d’imposta applicate costituisce causa di nullità assoluta ed insanabile dell’atto impositivo (Cass. civ. n. 1134/2000).

La vicenda ha ad oggetto un verbale di conciliazione giudiziale afferente la restituzione di una somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria a suo tempo versata in dipendenza di un contratto risolto con il medesimo verbale di conciliazione. La CTR della Lombardia aveva ritenuto motivato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate costringendo i contribuenti a ricorrere ai Giudici di Legittimità che, non ravvisando la necessità di accertamenti in fatto, hanno cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

Interessante, infine, è la riaffermazione nell’Ordinanza del principio giuriprudenziale in guisa del quale è ritenuta infinfluente, ai fini della motivazione, la mancata allegazione del verbale di conciliazione redatto dalle parti in quanto non equiparabile ad una sentenza che, se non allegata, rende illegittimo l’avviso di liquidazione (Cass. civ. n. 29402/2017).

Link Ordinanza

 

 

 



WhatsApp WhatsApp