09 Lug Responsabilità del liquidatore: fondamentale il rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione.
Con Ordinanza n. 11304/2020 la Suprema Corte di Cassazione, in merito alla responsabilità del liquidatore in ipotesi di incapienza dell’attivo e di conseguente cancellazione della società, ha affermato il seguente principio di diritto:“in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2, cod. civ., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, secondo comma, cod. civ.. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali,, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741, cod. civ.”
La vicenda trae origine da un atto citazione presentato dalla Fondazione Enasarco nei confronti del liquidatore di una S.r.l., tendente all’accertamento della responsabilità di quest’ultimo per non aver adempiuto il proprio mandato con correttezza e buona fede e per aver omesso di richiedere il fallimento in proprio della società da lui amministrata. Ottenuto un pronunciamento favorevole il Primo Grado la Fondazione Enasarco si è vista ribaltare la decisione dalla Corte di Appello di Roma, che non ha ravvisato profili di responsabilità del liquidatore, ed è stata costretta a proporre ricorso in Cassazione.
Nel caso de quo, gli Ermellini hanno cassato la sentenza con rinvio ai Giudici di Seconde Cure, affermando la responsabilità del liquidatore che ha provveduto al pagamento di debiti sociali in palese violazione del principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c., pretermettendo un credito sociale assistito da causa di prelazione ancorché non iscritto nel bilancio finale di liquidazione ma comunque liquido ed esigibile.

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