23 Lug Il conto corrente cointestato non limita la presunzione negli accertamenti bancari.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13505/2020, ha ribadito il principio in base al quale la presunzione legale di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 “consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria.”(cfr. Cass. sez. 5, 16 ottobre 2015, n. 20981).
Ed ancora, la stessa Corte si è uniformata all’orientamento, ormai consolidato, giusta il quale “la prova a carico del contribuente volta a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili deve essere non generica ma analitica per ogni versamento bancario” (vedi ex multis Cass., sez. 5, 29 luglio 2016 n. 15857).
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento, scaturito da verifiche bancarie (ex art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/73 e art. 51, comma 2, DPR n. 633/72), con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione presentata da un imprenditore per l’anno d’imposta 2004 recuperando a tassazione maggiori ricavi costituiti da prelievi e versamenti non giustificati anche su un conto corrente cointestato dal contribuente con l’allora convivente. L’Ufficio, soccombente in primo e in secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte che, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza di Seconde Cure.

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