23 Lug La cartella di pagamento notificata al socio per i debiti tributari della società è nulla se non è preceduta dall’avviso di accertamento
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15378/2020, riprendendo l’arresto giurisprudenziale, ha ribadito l’illegittimità e la conseguente annullabilità della cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione Finanziaria ha richiesto, nella qualità di coobbligato in solido ex artt. 36 D.P.R n. 602/73 e 2495 c.c., all’ex socio unico e rappresentante legale di una S.r.L., successivamente posta in liquidazione, le maggiori imposte accertate alla società. Ciò in base al consolidato orientamento giusta il quale ” la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria ex lege (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese.”(Cass. n.7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019, 17020/2019).
La vicenda trae origine dal ricorso proposto, per l’appunto, dal socio unico e rappresentante legale di una S.r.L. avverso una cartella di pagamento afferente i debiti tributari della società motivata dal generico riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima. I Giudici di Prime e Seconde Cure hanno respinto le doglianze del ricorrente il quale ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri, la mancata emissione in suo danno uno specifico atto che accertasse in concreto la responsabilità ex art. 36 DPR n. 602/73 per i debiti di natura tributaria della società, essendosi l’Agenzia limitata esclusivamente ad iscrivere gli importi direttamente accertati alla società.

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