29 Lug Alle Sezioni Unite la questione della c.d. cristallizzazione del credito IVA.
Spetterà alle Sezioni Unite della Cassazione decidere se, decorso il termine di decadenza del potere di accertamento senza alcuna contestazione, il credito indicato dal contribuente in dichiarazione diventi definitivo e, di conseguenza, cristallizzato. La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 15525/2020 ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della questione di particolare importanza con riferimento alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso dopo il decorso del termine di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dovendosi valutare se la decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria non precluda alla stessa il potere contestare il credito esposto in dichiarazione ovvero se la specificità dell’IVA, la quale costituisce una risorsa propria della UE, giustifichi una diversa conclusione
La vicenda origina dalla richiesta avanzata dalla curatela di un fallimento all’Agenzia delle Entrate tendente al rimborso di un credito IVA maturato nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. L’Ufficio ha invitato il curatore a depositare ulteriore documentazione, evidenziando che, nelle more, il rimborso doveva ritenersi sospeso. Tale invito è stato interpretato alla stregua di un diniego e, come tale, è stato impugnato innanzi alla CTP.
I Giudici di Prime Cure, accogliendo le doglianze della curatela, hanno ritenuto il credito cristallizzato a seguito della intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento senza che la stessa avesse mosso alcuna contestazione; pronuncia questa confermata anche in Secondo Grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che i termini decadenziali si applicherebbero unicamente alle attività di accertamento e non anche a quelle con cui essa contesti un suo presunto debito.

WhatsApp