E’ configurabile il delitto di cui all’art. 2 D.lgs n. 74/2000 nel caso di intermediazione illegale di manodopera.

E’ configurabile il delitto di cui all’art. 2 D.lgs n. 74/2000 nel caso di intermediazione illegale di manodopera.

Con la Sentenza n. 20901/2020 la Suprema Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento secondo il quale: “il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA (…) esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura”, hanno ritenuto astrattamente configurabile il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nel caso di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto emettente la fattura e quello che ha fornito la prestazione.

In altri termini la Corte, uniformandosi al proprio arresto giurisprudenziale, ha puntualizzato che l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità della fattispecie delittuosa ut supra citata la quale, nel riferirsi all’uso di f.o.i., non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

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