12 Set Superbonus: è possibile godere dell’agevolazione anche in forza di un comodato d’uso gratuito regolarmente registrato.
Con risposta ad Interpello n. 327 avente ad oggetto:” Superbonus – Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio.)”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema.
L’istante, rappresentando di essere residente in un immobile facente parte di un edifico quadri familiare e di detenere l’immobile in forza di un contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato il 1° giugno 2019, ha chiesto lumi circa la possibilità di sfruttare gli incentivi fiscali previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e se, inoltre, gli stessi incentivi spettino per i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificio limitatamente alla sola porzione dell’unità quadri familiare ove è ubicato l’appartamento in cui abita.
In risposta l’Agenzia delle Entrate, ha confermato la possibilità di poter godere del Superbonus del 110% anche in forza di un comodato, purché regolarmente registrato e sempreché il beneficiario della detrazione sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario; così ribadendo quanto contenuto nella circolare n. 24 E dell’ 8/08/2020, allorché aveva già precisato che:” fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari, devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. “
Invece, avuto riguardo ai lavori di tinteggiatura delle pareti esterne, l’Agenzia ha precisato che il contribuente potrà eventualmente fruire solo della detrazione prevista nella misura del 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 (cd. bonus facciate).

WhatsApp