21 Nov Fatture soggettivamente inesistenti: serve la prova della consapevolezza della frode.
Interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (Sent. n. 25106/2020).
Con la Sentenza n. 25106/2020 i Giudici di Legittimità, riprendendo alcuni recenti arresti giurisprudenziali, hanno ribadito che:
– nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti qualora i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato” bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall’effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986. (Cass.Civ. 30/10/2018 n. 27566).
Ed ancora che:
1- l’A.F. ha l’onere di offrire sia la prova dell’oggettiva fittizietà del fornitore che la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisce in un’evasione dell’imposta;
2- l’A.F., ai fini della consapevolezza, deve provare, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale e che disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.
3- incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza. (Cass.Civ. 20/04/2018 n. 9851)

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