Omesso versamento di contributi: reato omissivo. Va valutata la pronuncia di assoluzione resa per l’omesso versamento di imposte nello stesso anno.

Omesso versamento di contributi: reato omissivo. Va valutata la pronuncia di assoluzione resa per l’omesso versamento di imposte nello stesso anno.

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26519/2020, si è pronunciata su una questione avente ad oggetto  l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

L’imputato propone Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva confermato la sua penale responsabilità quale del legale rappresentante di una S.r.l., per il reato di cui all’art. 2 D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983, a seguito dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In particolare il ricorrente lamenta, tra gli altri, l’omessa valutazione della prova decisiva costituita dalla pronuncia, divenuta irrevocabile, con cui il Tribunale di Terni aveva assolto il ricorrente, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, dall’imputazione di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 afferente lo stesso periodo temporale. In quell’occasione, il giudice aveva, infatti, ritenuto che la crisi di liquidità che aveva colpito la società costituiva causa di forza maggiore rispetto al fatto contestato.

Nel decidere sul ricorso gli Ermellini hanno sottolineato che: “ancorché si tratti di una fattispecie criminosa diversa da quella di cui al presente giudizio, si tratta pur sempre di un reato omissivo avente ad oggetto somme di danaro, afferente allo stesso arco temporale (risultando dall’imputazione commesso il (omissis)) del delitto in contestazione”.  E continuano statuendo che: “l’identità del periodo interessato dalla crisi di liquidità aziendale, così come della natura dei due reati non consentiva ai giudici del gravame di ignorare la suddetta sentenza, così come è accaduto, ma richiedeva, al contrario, ove avesse ritenuto di confermare la pronuncia di condanna resa all’esito del primo grado del medesimo giudizio, una sorta di “motivazione rafforzata” volta non solo ad illustrare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento, ma altresì a confutare i più rilevanti argomenti della pronuncia assolutoria, dando conto delle ragioni loro della relativa incompletezza od incoerenza, tali da giustificare le opposte conclusioni raggiunte in termini di esclusione della causa di forza maggiore”.

Pertanto, tale mancata valutazione comporta l’omessa motivazione della sentenza integrando il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Per tali motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Ancona.

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