Redditometro: nessuna tipizzazione della prova liberatoria del contribuente.

Redditometro: nessuna tipizzazione della prova liberatoria del contribuente.

In caso di accertamento sintetico la prova che deve fornire il contribuente per confutare la maggiore capacità contributiva accertata in base al c.d. redditometro può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento valutato.

Nella specie gli Ermellini hanno ritenuto validi, ai fini della prova richiesta al contribuente, disinvestimenti e cessioni di fabbricati.

Link alla sentenza



WhatsApp WhatsApp