12 Apr Fatture soggettivamente inesistenti; l’A.F. deve provare anche la volontà di frode
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9588/2019, ha ribadito che nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria abbia contestato operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente la prova della oggettiva fittizietà del fornitore (rectius: colui che ha emesso la fattura) ma anche la consapevolezza del contribuente. In altri termini occorre che l’A.F. dimostri, sia pure presuntivamente, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta.
Solo dopo aver assolto la prova piena (fittizietà e consapevolezza) spetterà al contribuente, a contrario, dimostrare di aver adoperato la diligenza ragionevole in rapporto alle circostanze del caso.

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