14 Apr Esteso il patteggiamento ai reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza. n. 10800/2019, ha riconosciuto l’applicabilità del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) ai delitti di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento delle scritture contabili (artt. 4, 5 e 10 D.Lgs. 74/2000) estendendo anche a questi delitti il principio di diritto enunciato con la Sent. n. 38684/2018 in relazione alla fattispecie di cui all’art. 10 bis (ma il discorso vale anche per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di indebita compensazione – artt. 10 ter e 10 quater).
Nella buona sostanza i Giudici di Legittimità hanno statuito che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell’art. 13 bis, in quanto l’art. 13, comma 1 configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti de quibus.

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