Il sostituito non è responsabile solidale per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto operate dal datore di lavoro

Il sostituito non è responsabile solidale per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto operate dal datore di lavoro

La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10378 depositata il 12 aprile 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 dpr 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

Nella sostanza gli Ermellini hanno precisato che il dovere di versare la ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta; obbligazione che il legislatore ha posto solo a carico del sostituto, a mente degli articoli 23 e s.s. del DPR n. 600/1973, e trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa.

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