19 Apr Nessuna rilevanza penale ai fini delle Imposte dirette per le fatture soggettivamente inesistenti
Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sez. III penale Sent. n. 16768/2019) in materia di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.
Secondo i Giudici di Legittimità, ai fini delle imposte dirette, non è punibile il contribuente che utilizza fatture emesse da soggetto inesistente qualora abbia effettivamente sostenuto il costo per il servizio o per i beni oggetto di scambio.
In altri termini il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 non si integra nel caso in cui l’operazione sia oggettivamente esistente ma effettuata da soggetto diverso rispetto a colui che ha emesso il documento fiscale (inesistenza soggettiva).
Argomentando dal superiore postulato può ragionevolmente sostenersi che, nel caso in cui l’operazione soggettivamente inesistente non abbia rilevanza ai fini dell’IVA, perché ad esempio soggetta a reverse charge od esente, la fattispecie delittuosa di cui sopra non è configurabile nemmeno per detta imposta non sussistendo alcuna evasione.
Invero sussiste il reato de quo allorché si tratti di inesistenza oggettiva della prestazione o del bene indicato nel documento, oppure quando il corrispettivo è diverso, in tutto od in parte, rispetto al costo effettivamente sostenuto.

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