Non è ricusabile il Giudice penale che, precedentemente, ha deciso sul fallimento

Non è ricusabile il Giudice penale che, precedentemente, ha deciso sul fallimento

Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 17180/2019) in materia di ricusazione di un componente del Collegio Penale chiamato a decidere sul reato di bancarotta.

Secondo i Giudici di Legittimità non è ravvisabile come giusta causa ai fini della ricusazione del magistrato, nel processo penale per il reato di bancarotta, che quest’ultimo abbia rivestito il ruolo di relatore o di componente del Collegio che ha dichiarato il fallimento ovvero ha deciso sull’opposizione alla dichiarazione di insolvenza, se in tali pronunce non ha fatto valutazioni di merito sui fatti addebitati.

Link alla Sentenza.



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