La prescrizione presuntiva non può essere eccepita dal Curatore fallimentare

La prescrizione presuntiva non può essere eccepita dal Curatore fallimentare

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 16123/2019, pubblicata il 14 giugno, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. cod. civ. sono fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di “avvenuto pagamento”; non dà perciò luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo».

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