La cessione del fabbricato da demolire non origina una plusvalenza.

La cessione del fabbricato da demolire non origina una plusvalenza.

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 22409/2019, depositata il 6/09/2019, ha confermato il principio secondo cui, anche se si tratta di permuta, la riqualificazione della cessione di fabbricato da demolire in area edificabile è illegittima. In altri termini non è possibile presumere, sulla base di elementi meramente soggettivi, la mutazione dell’entità sostanziale di un fabbricato in  terreno suscettibile di destinazione edificatoria.

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