Rottamazione cartelle. Interessi di sospensione e di mora non corrisposti.

Rottamazione cartelle. Interessi di sospensione e di mora non corrisposti.

In tema di rottamazione, gli interessi di sospensione giudiziale devono essere equiparati agli interessi di mora e, di conseguenza, ad essi deve essere applicato quanto disposto sia dall’art. 6 del Dl. 193/2016 (prima rottamazione) che dall’art. 3 del Dl. 119/2018 (rottamazione-bis).  Va da se, quindi, che agli interessi di sospensione sono rottamabili al pari di quelli di mora. Questa è la conclusione cui sono giunti i Giudici di Merito, rispettivamente La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Sent. n. 3171/2018) e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. n. 2806/1/19). In entrambe le vicende gli A.G. ha, infatti, accolto le motivazioni della ricorrente ritenendo gli interessi maturati a seguito del venir meno degli effetti della sospensione ex art. 47 D.lgs. 546/1992 assimilabili, in base all’art. 6 del Dl. 193/2016 (nonchè all’art. 3 del Dl. 119/2018) agli interessi di mora di cui agli art. 25 e 30 del Dpr 602/73.



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