Le cartelle di pagamento derivanti dal controllo automatizzato non sono escluse dalla definizione agevolata della lite.

Le cartelle di pagamento derivanti dal controllo automatizzato non sono escluse dalla definizione agevolata della lite.

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 27271/2019 ha puntualizzato che il controllo automatizzato, ex artt. 36/bis D.P.R. N. 600/73 E 54/bis D.P.R. N. 633/72, i cui esiti formano oggetto di autonoma iscrizione a ruolo, non rappresenta una mera richiesta di pagamento per una somma definita con pregressi atti di accertamento autonomamente impugnabili, ma piuttosto il primo ed unico atto tramite il quale viene posta in essere la pretesa fiscale da parte dell’Amministrazione. Pertanto, la lite sorta in dipendenza di tale atto (rectius: la cartella di pagamento conseguente al ruolo nascente dal controllo) può essere definita in via agevolata.

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