Dichiarazione infedele e omessa presentazione: il patteggiamento dopo l’estinzione del debito.

Dichiarazione infedele e omessa presentazione: il patteggiamento dopo l’estinzione del debito.

La Suprema Corte di Cassazione, con Sent. n. 47287/2019 emessa dalla Terza Sezione Penale depositata il 21 novembre 2019, in relazione ai reati tributari di dichiarazione infedele e omessa presentazione, ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’accesso al rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti deve ritenersi ammissibile solo quando il contribuente estingue integralmente i debiti tributari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Invero, il versamento delle imposte di cui ai reati dichiarativi, eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, costituisce causa di non punibilità purché sia intervenuto prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

 

 

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