01 Feb Il compenso del curatore si calcola anche sul ricavato della vendita esecutiva immobiliare.
Ai fini del calcolo del compenso del curatore, deve ritenersi incluso nell’attivo fallimentare anche il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile a seguito di procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario. Così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1175/2020.
Nella buona sostanza i Giudici di Legittimità, pur riaffermando la regola generale secondo la quale, ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento, non può ricomprendersi nel’attivo realizzato il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, hanno tenuto a precisare che detta previsione viene meno allorché il curatore, nell’ambito della predetta procedura, abbia svolto “un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita”.

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