19 Feb La conformità dell’atto deve essere dichiarata e sottoscritta dal difensore.
Con l’Ordinanza n. 2887/2020, la Suprema Corte di Cassazione, aderendo all’orientamento maggioritario, ha statuito che nel giudizio tributario l’attestazione di conformità dell’atto (nella specie il ricorso di parte) deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale quest’ultimo attesta la conformità tra l’atto prodotto e quello spedito per la notifica; sicché non ha efficacia equipollente la mera apposizione del timbro.

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