Divieto per l’A.F. di integrare in appello i motivi dell’accertamento attraverso nuove eccezioni.

Divieto per l’A.F. di integrare in appello i motivi dell’accertamento attraverso nuove eccezioni.

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5160/2020, nel dichiarare illegittima l’integrazione in appello dei motivi dell’accertamento attraverso nuove eccezioni, ha statuito che “il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, co. 1, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse , sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo.”. 

In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità, il processo tributario di appello non consente all’A.F. di dedurre aspetti diversi rispetto a quelli esposti nell’accertamento in guisa da mutare i termini della contestazione. Da qui discende il principio secondo cui l’avviso di accertamento deve contenere nel dettaglio le ragioni della pretesa, dovendosi escludere che l’A.F. possa poi integrarle giudizialmente.

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